Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1643 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Parsitalia Srl (quale incorporante della Società LADOGA dell’ing.

C.D. & C Sas), in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia

169, presso l’avv. Riboldi Pierluigi, che unitamente all’avv. Benigni

Pier Giorgio la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale del Lazio

(Roma), Sez. 1. n. 1941/1/01 del 21 febbraio 2001, depositata il 13

marzo 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Fatto

OSSERVA

Vista la memoria del ricorrente che dichiara di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur più volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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