Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1643 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10449-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2223/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

Relatore del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva in parte la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da R.F., dipendente del Ministero a seguito di servizio precario prestato in virtù di plurimi contratti a termine dal febbraio 2002 come impiegata appartenente al c.d. personale Ata, e condannava il Ministero al pagamento in favore della predetta dell’importo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con riconoscimento del diritto della R. all’anzianità di servizio dal 1 settembre 2002 e condanna anche al pagamento delle relative differenze stipendiali;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero sulla base di unico motivo;

controparte non ha svolto attività difensiva;

-la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

va rilevata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica;

il ricorrente, infatti, non ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta del ricorso, ancorchè la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., sia richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

l’avviso, infatti, non risulta allegato al ricorso, nè depositato successivamente, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c. (Cass. SSUU n. 627 del 2008; conforme, da ultimo, Cass. n. 18361 del 12/07/2018);

in mancanza di prova della notifica del ricorso ne va dichiarata l’inammissibilità;

nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio in mancanza di espletamento di attività difensiva ad opera della controparte.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 gennaio 2020

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