Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1643 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1643 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 19415-2016 proposto da:
LUCANTONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL TEMPIO l, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
MALEDDU, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO
CORTI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3850

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

Cartolarizzazione

S.C.C.I.
dei

S.P.A.
Crediti

Società
I.N.P.S.

di
C.F.

Data pubblicazione: 23/01/2018

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMENAULE DE ROSE,
LELIO MARITATO,ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO,

– con troricorrenti. –

avverso la sentenza n. 552/2016 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 26/05/2016 r.g.n. 475/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FAUSTO CORTI;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

giusta delega in atti;

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 26.5.2016, la Corte d’appello dell’Aquila, in
riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di
rimborso dei contributi versati per l’anno 2011 dall’ing. Antonio
Lucantoni alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, I. n

La Corte, accertato in fatto che l’ing. Lucantoni era iscritto all’Albo degli
Ingegneri e degli Architetti e che, oltre ad essere dipendente del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, aveva svolto nel periodo in questione anche attività liberoprofessionale, per la quale aveva versato all’INARCASSA il contributo
c.d. integrativo, ha ritenuto il pagamento di quest’ultimo non valesse ad
escludere il professionista dall’obbligo di iscrizione alla gestione
separata, trattandosi di contributo dovuto per finalità solidaristiche, che
non metteva capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale.
Ricorre conto tali statuizioni l’ing. Antonio Lucantoni, con due motivi.
L’INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), per
avere la Corte di merito ritenuto che, essendo egli lavoratore dipendente
iscritto presso altra gestione previdenziale, come tale non tenuto a
versare all’INARCASSA il contributo soggettivo, ma solo il contributo
integrativo, la sua situazione ricadrebbe nell’ambito della seconda
ipotesi della disposizione citata, secondo la quale sono iscritti alla
gestione separata «i soggetti che svolgono attività L.] non soggette al
versamento contributivo agli enti di cui al comma 11», vale a dire «gli
enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», tra cui appunto l’INARCASSA.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., e del
Regolamento INARCASSA per avere la Corte territoriale ritenuto che il
contributo integrativo versato all’INARCASSA non concorrerebbe alla
formazione del trattamento pensionistico di chi lo esegue, laddove l’art.
26, comma 3, del Regolamento cit. espressamente include, alla lett. c),
la «quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di

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335/1995.

computo previste nel comma 5 del presente articolo» nell’ambito del
«montante contributivo individuale» di ciascun iscritto.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione
dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.
Va premesso che l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per

Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione
dell’assicurazione generale obbligatoria per I:invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché
non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comrna 1 dell’articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale
nuova gestione, istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo
estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano
completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte,
vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano
assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due,
facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma
di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle
altre, quali la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia
commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono
caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di
applicazione, corrispondente alla natura dell’attività lavorativa svolta
dall’iscritto, l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento
eterononno e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere
fiscale ivi richiamate, di talché l’obbligazione contributiva dell’iscritto è
basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere
o unica, in quanto corrispondente all’unica attività svolta, oppure
complementare a quella apprestata dall’altra gestione a cui l’iscritto è
assicurato in relazione all’ulteriore attività lavorativa espletata (così
ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma l’art. 6, d.m. n.
281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini

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quanto qui interessa, che «sono tenuti all’iscrizione presso una apposita

per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 2, comnna 26, I.
n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla
contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro
titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria».
E’ in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui

quale, nell’interpretare l’art. 2, comnna 26, I. n. 335/1995, cit., ha
previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione
presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad
appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento
contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e
ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare
l’inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell’ambito della
gestione separata): trattandosi di una disposizione recante
interpretazione di un’altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista
di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un
rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione
interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi
carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un
precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale
a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei
lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn.
509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può
essere agevolmente ricostruito nel senso che l’iscrizione alla gestione
separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui
all’art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l’esercizio della quale
non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se
subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento
contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di

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all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il

costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione
previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire
la finalità universalistica dell’istituzione della gestione separata e si
porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto – collega l’obbligazione contributiva alla mera percezione

essere unica oppure complementare a seconda l’iscritto svolga o meno
un’ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già
cit.).
Così ricostruito il combinato disposto dell’art. 2, comma 26, I. n.
335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, giova ricordare,
con riguardo al caso di specie, che l’iscrizione all’INARCASSA è preclusa
agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro
subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n.
1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall’art. 21, comma 5, I.
n. 6/1981 e, da ultimo, dall’art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA,
approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994).
Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del
contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo
integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto,
indipendentemente dall’iscrizione all’INARCASSA, nella forma di una
maggiorazione percentuale che dev’essere applicata dal professionista
su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa
indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il
debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo (art. 10, I. n.
6/1981, riprodotto negli stessi termini dall’art. 5 del Regolamento di
previdenza INARCASSA).
Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in
difetto di iscrizione all’INARCASSA, non possa mettere capo alla
costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del
professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza
eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3,
Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza
obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma
se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può

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di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può

esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la
regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima è che
all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe
è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di
iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010,

professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si
giustifica esclusivamente in relazione alla necessità delrINARCASSA di
disporre di un’ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni
cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione
professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla
categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui
l’INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del
1984).
Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il
Regolamento di previdenza dell’INARCASSA abbia previsto che la «quota
della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo
previste nel comma 5 del presente articolo», venga computata
nell’ambito del «montante contributivo individuale»: fermo restando che
tale disposizione opera a decorrere dal 1°.1.2013 (art. 26.5,
Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta
retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista
sia iscritto all’INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue
prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra
gestione previdenziale non possono fare.
Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell’art. 18,
comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un
«versamento contributivo», non sarebbe consentito all’interprete
distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come
anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il
tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia
l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest’ultima ad
imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini
dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello
suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata
posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico

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cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del

secondo

cui

l’interprete

dovrebbe

astenersi

dall’introdurre

differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha
previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla
somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e
contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di

essendo certamente rinvenibili nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011,
cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. L’assoluta novità della questione
trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di
merito, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.10.2017.

un’interpretazione tutt’altro che “letterale” del dato normativo, non

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