Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1643 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 23/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/01/2017),  n. 1643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.S.A. e V.S., domiciliati in Roma, Via

Oslavia 12, presso l’avv. Alessandro Pallottino, rappresentati e

difesi, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. Pietro

Paterniti La Via;

– ricorrente –

contro

Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., anche quale mandataria di A.T.I.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

Roma, Viale Parioli 63, presso l’avv. Giovanni Foti, rappresentata e

difesa dall’avv. Paolo Starvaggi, come da mandati in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Consortile Ognina s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore,

domiciliata in Roma, Viale Parioli 63, presso l’avv. Giovanni Foti,

rappresentata e difesa dagli avv. Nunziatina Starvaggi e Debora

Castano, come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

– intimato –

contro

Italferr s.p.a.;

– intimato –

contro

Compagnia di Assicurazioni Generali Italia s.p.a.;

– intimato –

Regolamento preventivo di giurisdizione;

Udito l’avv. Pietro Paterniti La Via;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M., Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi P.S.A. e V.S., proprietari in Catania di una fabbricato assoggettato a parziale espropriazione per le opere di raddoppio di una rete ferroviaria, stipularono il (OMISSIS) con le amministrazioni esproprianti un contratto di transazione dei giudizi da essi promossi dinanzi al giudice amministrativo, così convenendo la parziale cessione dell’immobile di loro proprietà e la determinazione delle indennità loro spettanti, rapportate anche all’entità della diminuzione di valore della parte restante del fabbricato per come prevedibile in ragione delle pure convenute modalità esecutive delle opere programmate. Eseguite in parte tali opere, tuttavia, i coniugi P.S.A. e V.S. convennero in giudizio Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Italferr s.p.a. e le imprese appaltatrici, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento del contratto di transazione.

Nel corso di questo giudizio gli stessi hanno proposto ricorso per il regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario.

Resistono con controricorsi la Cariboni Strade e Galleria s.p.a. e la Consortile Ognina s.r.l., che chiedono dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. g), (codice del processo amministrativo), dando attuazione alla sentenza n. 191/2006 della Corte costituzionale, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

In questa norma, e nel contesto delle “materie di giurisdizione esclusiva” del giudice amministrativo elencate dal citato art. 133 c.p.a., è certamente una disposizione speciale quella che fa in ogni caso salva la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie “riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Sicchè, quand’anche la transazione qui controversa fosse riconducibile agli accordi previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 11, come sostengono le società resistenti, dovrebbe nondimeno riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della natura speciale dell’accordo di cessione volontaria del bene espropriato e di determinazione consensuale della indennità espropriativa. Infatti, secondo la giurisprudenza non solo di questa corte, tutte le controversie attinenti alla determinazione delle indennità di espropriazione, anche quando conseguenti a cessione volontaria, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato sez. 4, 3 marzo 2015, n. 1035, Cass., sez. un., 6 dicembre 2010, n. 24687, m. 615290, Cass., sez. un., 24 aprile 2007, n. 9845, m. 596254). Nè è possibile distinguere in proposito tra l’indennità dovuta per l’ablazione parziale e l’indennità dovuta per il deprezzamento della parte residua dell’immobile espropriato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “in tema di espropriazione per pubblica utilità ed in presenza di un’unica vicenda espropriativa, non sono concepibili due distinti crediti, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l’altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo” (Cass., sez. 1, 8 aprile 2016, n. 6926, m. 639267, Cass., sez. un., 25 giugno 2012, n. 10502, m. 623032).

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale rimette le parti. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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