Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16429 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16429 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
FRANCIA ANTONIO rappresentato e difeso, giusta procura
in calce al controricorso, dagli Avvocati Angelo
Maccarone e Gianfranco Testa, elettivamente domiciliato
nello studio del secondo in Roma, Via Labicana, 92
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO

Data pubblicazione: 28/06/2013

la sentenza n.295/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39,
in data 17.02.2010, depositata il 04 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Udito, pure, l’Avv. G. Testa, per il controricorrente;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che non ha
mosso osservazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11411/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.295/39/2010, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione
Staccata di Latina n. 39, del 17.02.2010, DEPOSITATA il
04 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente e riformato la decisione di primo grado,
riconoscendo e dichiarando illegittimo l’accertamento
impugnato.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2003,
censura l’impugnata decisione, sulla base di due
motivi.
3 – Il contribuente – controricorrente, ha chiesto il
2

n

Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.

rigetto dell’impugnazione,

per inammissibilità od

infondatezza dei motivi.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,

al reddito di partecipazione del socio Francia Antonio
nella società, allora di persone, “Francia ILC di
Francia Alceo e F.11i SAS” e, d’altronde, che al
giudizio di appello ha partecipato solo il Francia
Antonio e non anche la predetta società e gli altri
soci. Ciò stante, in applicazione del principio
affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La
unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR
e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
3

secondo quanto si evince dagli atti in esame, attiene

nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune

nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.
2008 n.14815).
4

4 giugno

a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti
successivi alla costituzione in giudizio del ricorrente
nel giudizio di primo grado e della decisione emessa a
conclusione di tale fase processuale, e la causa va
rimessa alla CTP di Latina perché, previa adozione dei
provvedimenti sottesi ad integrare il contraddittorio
nei confronti degli altri litisconsorti necessari,
decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
5

provvedimenti di competenza.

fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la

grado e degli atti successivi alla costituzione nel
giudizio di primo grado del ricorrente; Dispone
rimettersi gli atti alla CTP di Latina perché, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo

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