Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16429 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32547-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI N.

24, presso lo studio dell’avvocato FALACE GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2005;

la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate, in quanto il ricorso era stato proposto e iscritto a ruolo nel 2010 e pertanto per i giudizi instaurati in primo grado dal 4 luglio 2009 in poi, il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado è di sei mesi e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 62/2011 risultava pubblicata il 2 marzo 2011, mentre l’appello risultava notificato in data 17-20 ottobre 2011 e quindi, pur considerando il periodo di sospensione feriale, tra la pubblicazione della sentenza e la notifica dell’atto d’appello erano trascorsi 183 giorni.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la parte contribuente con controricorso e memoria.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. nonchè degli artt. 38 e 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’appello sarebbe stato tempestivamente proposto.

Il motivo è fondato.

Innanzitutto non è contestata l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui il ricorso è stato proposto e iscritto a ruolo nel 2010, per cui nella specie si applica il termine semestrale di impugnazione previsto dal vigente art. 327 c.p.c. (Cass. n. 1437 del 2021; Cass. n. 15029 del 2020; Cass. 20102 del 2016; Cass. 19969 del 2015).

Si applica, altresì, la sospensione feriale dei termini di impugnazione di quarantasei giorni.

Infatti, la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L., art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum” (Cass. n. 30053 del 2020);

Ciò precisato, deve osservarsi che:

nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicchè per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno” (Cass. n. 17640 del 2020);

ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass. n. 2330 del 2021; Cass. n. 4310 del 2015).

Nel caso di specie la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 62/2011 risulta pacificamente depositata il 2 marzo 2011 (che costituisce il dies a quo di decorrenza del termine per proporre appello), ed è altrettanto incontestato, perchè ammesso dal controricorrente, che la data della notifica dell’appello è del 17 ottobre 2011 (l’appello si considera infatti notificato, per il notificante, al momento della sua spedizione tramite servizio postale: cfr. Cass. n. 19547 del 2019), e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, là dove afferma che l’appello è stato notificato in data 17-20 ottobre 2011, debba essere ragionevolmente interpretato nel senso che l’appello è stato spedito dall’Ufficio in data 17 ottobre 2011 e ricevuto dalla parte contribuente il 20 ottobre 2011.

Pertanto, calcolando sei mesi dal 2 marzo 2011, prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese, si arriva al 2 settembre 2011, data alla quale occorre aggiungere i quarantasei giorni della sospensione feriale, così arrivandosi al 18 ottobre 2011, termine ultimo per la notifica. E poichè l’atto è stato spedito per la notifica il 17 ottobre 2011, l’appello deve ritenersi tempestivo.

Conclusivamente, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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