Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16429 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 11/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9278-2010 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA

11, presso lo studio ASSONIME, rappresentato e difeso dall’avvocato

PENNELLA NICOLA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PENNELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 31 del 25.2.2009 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e riformato, pertanto, la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.V. avverso l’avviso di accertamento di maggiore imposta ai fini IVA relativo all’anno di imposta 1997, fondato su una verifica effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti di tale M.G., titolare della ditta Eurocuoio, da cui era emersa l’inesistenza di tale società nonchè di altre due, tra cui il Suolificio V. di C.V., in quanto operanti come unica “cartiera” che emetteva nei confronti di altra società fatture relative ad operazioni fittizie.

La CTR campana ha ritenuto che, avuto riguardo ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13916 del 2006 nonchè da questa Sezione nella sentenza n. 22036 del 2006, nel giudizio sottoposto al suo esame spiegasse efficacia di giudicato esterno la sentenza n. 165/42/06 depositata in data 29.6.2006, divenuta definitiva perchè non impugnata, che essa Commissione aveva pronunciato “con riferimento ad identici accertamenti emessi dallo stesso Ufficio nei confronti del C. per l’anno di imposta 1995”, ed in cui erano state esaminate le medesime questioni in fatto e in diritto prospettate dall’Agenzia appellante.

Avverso tale sentenza, non notificata, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

Non ha spiegato difese l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si duole del fatto che il giudice di merito, in violazione della citata disposizione codicistica e male interpretando i principi affermati in tema di rilevanza del giudicato esterno in materia tributaria dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 13916 del 2006, abbia ritenuto che in tale giudizio esplicasse efficacia di giudicato (c.d. esterno) la sentenza n. 165/42/06 del 29 giugno 2006 e non impugnata, emessa dalla medesima CTR campana con riferimento ad analogo avviso di accertamento relativo, però, a diversa annualità di imposta.

Il motivo è inammissibile.

Invero, dal tenore della sentenza qui vagliata si desume molto chiaramente che il giudice di appello in via preliminare, e quindi prima ancora di ritenere estensibile al giudizio sottoposto al suo esame gli effetti del giudicato rinvenibile nella sopra indicata sentenza, sul rilievo che l’Ufficio appellante aveva prospettato tutte le questioni in fatto ed in diritto già esaminate e decise con la sentenza n. 165/2/06, ha ritenuto di condividere e, quindi, di far proprie le argomentazioni svolte in tale ultima pronuncia, che peraltro ha pure analiticamente elencato.

Orbene, il fatto che il giudice di merito, per rendere ragione della decisione assunta, abbia riportato in motivazione, ancorchè in maniera succinta, le decisioni adottate nel precedente richiamato in relazione alle identiche questioni esaminate, espressamente dichiarando di farle proprie, consente di far ritenere che quel giudice abbia operato un’autonoma valutazione non solo del contenuto di quel provvedimento, ma precipuamente della sua concreta applicabilità alla fattispecie esaminata. E’ quindi evidente, anche alla stregua delle direttrici tracciate in materia dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 642 del 2015, che quelle argomentazioni costituiscano ratio decidendi della statuizione adottata, autonoma ed addirittura unica, che non è stata attinta da apposita censura. Di qui l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame che, di contro, attinge un passaggio motivazionale che non è criterio di decisione del caso concreto, ma piuttosto argomentazione svolta ad abundantiam, per come si evince sia dal suo tenore “va peraltro segnalato in ogni caso…” che dalla sua collocazione, dopo l’esaurimento delle “questioni in fatto e diritto” poste nel caso concreto e risolte mediante il richiamo alle motivazioni del precedente giudicato. E la natura di mero obiter dictum del passaggio argomentativo oggetto di doglianza induce l’inammissibilità del motivo in esame, posto che un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, priva di alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (cfr. Cass. n. 22380 del 2014, che a sua volta richiama Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068; Cass. 28 marzo 2006, n. 7074; Cass. 23 novembre 2005, n. 24591).

2. Con il secondo motivo di ricorso viene, invece, dedotta l’insufficiente motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “per rinvio acritico ad una sentenza resa in altro giudizio”. Il motivo è inammissibile perchè, benchè richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. (ormai abrogato, ma ancora applicabile ratione temporis nella presente fattispecie), non presenta il quesito di fatto che deve corredare la denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata (cioè quel “momento di sintesi” estrinsecantesi in quell’indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti delle censure, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità delle doglianze – cfr., ex plurimis, Cass. n. 12576 del 2011; Cass. sez. un. n. 20603 del 2007 e numerosissime altre pronunce conformi), sia perchè cumula anche il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, allorquando (a pag. 15 del ricorso) evidenzia la violazione di legge nella parte in cui la decisione del giudice a quo motiva per relationem ad altra sentenza…, senz’altra specificazione e senza nemmeno la formulazione del relativo quesito di diritto (v. Cass. ord. n. 9470 del 2008; sent. n. 20355 del 2008; n. 7394 del 2010; n. 12248 del 2013 e, più recentemente, S.U. n. 9100 del 2015).

Peraltro, quanto esposto nell’esame del primo mezzo, con riferimento al fatto che il giudice di merito ha integralmente condiviso le motivazioni svolte in altra precedente sentenza, verificando la compatibilità applicativa delle decisioni ivi assunte alla fattispecie concreta, rende evidente anche l’infondatezza del motivo in esame.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per “omessa indicazione dei fatti probanti la responsabilità del contribuente per infrazioni realizzate da altro contribuente”.

Anche questo mezzo, come il precedente, è inammissibile sia per mancanza del c.d. momento di sintesi, sia perchè, anche in questo caso, prospetta in relazione alla medesima questione anche il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, quando (a pag. 21 del ricorso) “evidenzia la violazione di legge nella parte in cui la decisione del giudice a quo afferma che “gli accertamenti fondati sulle prove dirette della corresponsabilità del C. non su semplici presunzioni non essendo stata prodotta alcuna prova contraria nè sotto l’aspetto dell’estraneità ai fatti nè sotto quello dell’infondatezza”” e (a pag. 22) “nella parte in cui la decisione del giudice a quo riguarda la relazione tra imputazione degli illeciti alla ditta del M. e l’asserita inesistenza della ditta del M. e del C.”, senz’altra specificazione e senza nemmeno la formulazione del relativo quesito di diritto. Peraltro, laddove il ricorrente denuncia la contraddittorietà della decisione impugnata il motivo è tanto inauplfisibile, per violazione del criterio di autosufficienza, quanto infondato.

Il ricorrente, infatti, pur dichiarando di porre la questione “anche ai fini della chiara indicazione del fatto controverso oggetto della contraddittorietà della sentenza” (pag. 21), non solo non ha raggiunto lo scopo prefissosi (per come si dirà di qui a breve, in punto di infondatezza del motivo), ma non ha consentito a questa Corte neanche di valutare se l’inesistenza delle società coinvolte nell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti abbia costituito fatto controverso tra le parti, avendo omesso di trascrivere quelle parti degli atti processuali che lo comprovino, così violando il criterio di autosufficienza del ricorso. Peraltro, stando a quanto è dato comprendere dal sunto che il giudice d’appello fa del contenuto del processo verbale di constatazione redatto dagli organi verificatori (punto l della motivazione), la dedotta contraddizione neanche può dirsi sussistente, posto che l’affermazione di inesistenza di dette società, collegata a quella, immediatamente successiva, in cui si afferma che queste sono “da ritenersi unica entità operante come “cartiera””, altro non sembra voler significare se non che dette società erano inesistenti se singolarmente considerate, perchè in effetti operavano come “unica cartiera”.

4. Con il quarto motivo, con cui viene dedotta la “falsa applicazione di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23, 24, 25, 28, 39 e 55 in connessione con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, il ricorrente deduce che alcune delle infrazioni contenute nel processo verbale di verifica redatto nei confronti della ditta del M., trasfuso poi nell’avviso di accertamento notificatogli, potevano essere ascritte solo a quest’ultimo e non anche a lui quale coautore. Pertanto non poteva essere ritenuto soggetto obbligato: a) ad istituire e conservare le scritture contabili ai fini IVA, come prescritto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39; b) a registrare le 83 fatture accertate esser state emesse per operazioni inesistenti; c) a presentare la dichiarazione annuale IVA, così come prescritto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 modificato dal D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 4, comma 1, lett. c). Ha quindi formulato il quesito di diritto chiedendo a questa Corte di affermare “se non viola il disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23, 24, 25, 28, 39 e 55 in connessione con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9 quando viene ritenuta responsabile – in veste di coautore – per violazione agli obblighi di istituire e conservare la contabilità prescritto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 di registrazione di fatture relative a operazioni imponibili effettuate cui agli artt. 23, 24 e 25 D.P.R. cit., di omessa o tardiva (oltre 90 giorni) presentazione della relativa dichiarazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 – la persona che non è il soggetto passivo IVA, ossia nel caso di specie il commerciante che avrebbe commesso tali infrazioni accertate induttivamente ai sensi dell’art. 55 D.P.R. cit.”.

Il motivo è inammissibile oltre che infondato.

E’ inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, avendo il ricorrente omesso del tutto la trascrizione o la riproduzione delle argomentazioni asseritamente svolte a supporto della sua estraneità all’obbligo tributario per difetto della qualità di “coautore” e, quindi, di concorrente di M.G., titolare della ditta Eurocuoio, nella commissione delle violazioni accertate ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, pur richiamando la specifica disposizione dettata in materia di concorso di persone dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, il ricorrente – venendo meno all’obbligo di enunciazione di un quesito idoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008), non fornisce alcuna adeguata spiegazione di come possa, attraverso quella disposizione, escludersi la possibilità di un concorso nella commissione delle contestate infrazioni alle norme tributarie. Argomento, questo, che consente di rilevare come il motivo, anche nel merito, sia privo di fondamento. Infatti, nel quadro del sistema sanzionatorio introdotto in materia tributaria dalla riforma del 1997, l’illecito non è più riferibile al contribuente in quanto tale (soggetto passivo dell’obbligazione tributaria), bensì alla persona fisica che abbia materialmente commesso la violazione, in virtù del c.d. principio di personalizzazione della sanzione, derivandone che il medesimo comportamento illecito sia anche ascrivibile al soggetto che, con il proprio contributo (materiale, ma anche solo morale), abbia contribuito alla realizzazione dello stesso (D.Lgs. 472 del 1997, art. 9). Invece, la doglianza prospettata dal ricorrente, come reso evidente dal quesito formulato, si risolve sostanzialmente in un’ingiustificata disapplicazione della citata disposizione, fondandosi sull’erroneo convincimento che determinati comportamenti omissivi (di istituire e conservare la contabilità, di registrare le fatture e di presentare la dichiarazione IVA), amministrativamente sanzionati, siano attribuibili esclusivamente al contribuente.

5. Con il quinto ed ultimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione di norma di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 in tema di motivazione dell’accertamento. Si duole, in particolare, il ricorrente di essere stato destinatario di un avviso di accertamento motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione non allegato all’avviso e mai precedentemente comunicatogli. Ha quindi formulato il quesito di diritto chiedendo a questa Corte di affermare se non viola il disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in tema di motivazione dell’accertamento ai fini IVA, il giudice che abbia ritenuto motivato l’avviso di accertamento per relationem a un processo verbale di constatazione che il medesimo giudice abbia riconosciuto sia stato depositato nel corso del presente grado di giudizio “una copia del quale è stato dato essere già in possesso del ricorrente, consentendo in tal modo a questi di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa”.

Il motivo è inammissibile.

Preliminarmente, deve osservarsi che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza è tenuto a prospettare quale sia stata l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass., sent. n. 26307 del 2014). Al contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129). Nel caso in esame, dal tenore del ricorso si evince che il C. ha contestato la correttezza della decisione della CTR campana per aver erroneamente ritenuto essere in suo possesso una copia del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, integrante la parte motivazionale dell’avviso di accertamento notificatogli.

Pacifico quanto precede, deve concludersi che il motivo è inammissibile non essendovi dubbio che nella specie il ricorrente, deducendo che non aveva mai ricevuto il predetto p.v.c. e che il giudice territoriale aveva errato nella valutazione di tale circostanza fattuale, incorrendo in un errore di giudizio in ordine all’apprezzamento di quel fatto, avrebbe dovuto censurare la predetta decisione in relazione al profilo attinente alla motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e non come vizio di violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56).

6. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, va dichiarata l’inammissibilità dei motivi di ricorso. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata Agenzia svolto attività difensive.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 11 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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