Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16428 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. II, 30/07/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12064/2017 proposto da:
D.L.R., deceduto nelle more del giudizio, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio
dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE MILANO, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 13741/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 22/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal ricorso con il quale D.L.R. ha proposto opposizione avverso un verbale di contestazione elevato in data 12.12.2013 dalla Polizia Municipale di Milano per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 14;
– all’esito dei giudizi di merito, il Tribunale di Milano, con sentenza del 22.12.2016, confermò la sentenza del Giudice di Pace di Milano, che aveva rigettato l’opposizione;
– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta da D.L.R. sulla base di sei motivi;
non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Milano, che, in data 16.10.2010ha depositato in cancelleria il certificato di morte di D.L.R.C..
Diritto
RITENUTO
che:
– deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per il decesso di D.L.R.C.;
– in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 07/04/2016, n. 6737; Cass. Civ., sez. II, I 29/10/2010, n. 22199; Cass. Civ., sez.I, del 23/03/2004, n. 5743);
non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Comune di Milano svolto attività difensiva;
– non sussistono i presupposti per dichiarare parte ricorrente tenuta al raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere in quanto, in tale ipotesi, è irrilevante la valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso (Cassazione civile sez. III, 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020