Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16428 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 13/07/2010), n.16428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 87, presso l’avvocato MAGRO

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONELLO NUNZIATA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

15/01/2008,n. 281/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, G.V. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catania. del 21-12-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum.

Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo giurisprudenza consolidata (tra le altre Cass. S.u. n. 1339/04) il Giudice a quo non deve considerare la “posta in gioco” interna al procedimento presupposto. Ne’ rileva la mancanza o il ritardo dell’istanza di prelievo nel procedimento davanti al Giudice amministrativo.

Il Giudice a quo non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.660,00, per un periodo di anni 11 e mesi 10, cui va detratto un triennio di ragionevole durata; procedimento presupposto: gennaio 1995 – pendente alla data del provvedimento impugnato, novembre 2006).

Le spese del giudizio di merito vanno riliquidate.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 8.600,00, per un ritardo di 8 anni e 10 mesi, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 8.600,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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