Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16428 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28573-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5,

presso lo studio dell’avvocato RICCIONI ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, che gestisce un bar, proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF in relazione all’anno d’imposta 2011, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione 63.710,10 Euro a seguito di verifiche riguardanti ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio in misura fissa, dalle quali risultava che il contribuente aveva ricevuto da alcuni soggetti (AAMS, Lottomatica e Sisal) ricavi superiori a quelli dichiarati;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ritenendo il suddetto avviso adeguatamente motivato;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che l’avviso di accertamento non era sufficientemente motivato “specie quando si operi per relationem e cioè attraverso il richiamo ad altri atti”; “diversamente operando si determinerebbe di conseguenza una illegittima inversione dell’onere della prova; atteso che, a fronte delle presunzioni semplici utilizzate dall’Ufficio, si pretenderebbe che il contribuente assolva all’onere di provare in modi specifici e per via documentale l’insussistenza della pretesa impositiva, senza fare in modo che egli ne conosca le effettive caratteristiche”;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso;

sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973,artt. 42, 38, 39 e 41-bis, in quanto le segnalazioni pervenute da soggetti esterni all’amministrazione finanziaria, costituendo mera trasmissione di dati fiscalmente rilevanti, non necessitavano di essere allegate al provvedimento impositivo, essendo sufficiente che l’Amministrazione riproducesse nell’atto il contenuto informativo dei medesimi dati e indicasse la loro precipua rilevanza ai fini fiscali.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza citata dall’Agenzia ricorrente, l’accertamento parziale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, sicchè, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto dall’attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta (Cass. n. 6243 del 2020; Cass. n. 12010 del 2015); tuttavia nella sentenza impugnata non è posta in discussione la legittimità dell’operato dell’Ufficio quanto alla possibilità di compiere un accertamento in virtù di una attività istruttoria che parta da una segnalazione di soggetti terzi; per converso la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della parte contribuente in ragione della mancata allegazione di tali segnalazioni nell’avviso di accertamento impugnato.

Ebbene, secondo la L. n. 212 del 2000, art. 7, se nella motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama e secondo la giurisprudenza di questa Corte:

– l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. nn. 28800, 28801, 28802, 28803, 28804 del 2020, nonchè Cass. nn. 17486 del 2019, 29491 del 2018, 29402 del 2017, 12468 del 2015);

– in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968 del 2019);

– in tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 è limitato ai documenti non conosciuti nè ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo (Cass. n. 14723 del 2020).

Applicati tali principi al caso di specie è ben evidente che ai fini di una corretta motivazione del provvedimento impositivo e di informazione del contribuente non era sufficiente riportare nello stesso l’elenco dei “ricavi da aggi” conseguiti dal contribuente, perchè meramente ricognitivo dei dati risultanti da quei documenti ricevuti dall’amministrazione finanziaria da soggetti terzi e non allegati all’atto. Inoltre l’esigenza di allegazione discende dalla necessità di evitare al contribuente un’attività di ricerca che avrebbe inciso significativamente sull’effettività del suo diritto di difesa e nella specie è tanto più avvertita in quanto, per un verso, l’Ufficio disponeva di tale documentazione e avrebbe potuto allegarla all’avviso di accertamento senza alcun particolare sforzo e, per un altro, la suddetta documentazione era fuori dalla sfera di controllo della parte contribuente, essendo nella disponibilità di soggetti terzi, e come tale da questa non agevolmente reperibile.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA