Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16428 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 11/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25430-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCEM SOCIETA’ COSTRUZIONI EDILIZIA MATERANA SRL in persona

dell’Amm.re Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

V.LE DEI PARSOLI 76 presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2008 della COMM. TRIB. REG. DELLA

BASILICATA depositata il 02/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che si riporta nel merito

al ricorso;

udito per il controricorso l’Avvocato D’AMORE che si riporta alle

conclusioni del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo della posizione fiscale per gli anni 1997-98-99, con richiesta di esibizione della documentazione fiscale solo parzialmente evasa, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di rettifica a fini Iva per l’anno 1997 (oggetto del presente giudizio), nonchè avviso di accertamento a fini Irpeg ed Ilor per lo stesso anno (oggetto del ricorso n. (OMISSIS) R.G.) ed avviso di accertamento a fini Irpeg ed Irap per l’anno 1998 (oggetto del ricorso n. (OMISSIS) R.G.). In particolare, con l’atto in disamina venivano contestati ricavi non dichiarati per circa 1 miliardo e 900 milioni di vecchie lire, oltre alla mancata esibizione di libro giornale, schede di mastro, estratti conto bancari e distinta delle rimanenze finali al 31 dicembre 1997-98-99, irregolarità che facevano ritenere del tutto inattendibile la contabilità, con conseguente rideterminazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) dei ricavi delle vendite degli immobili nell’anno 1997, sulla base dei prezzi al mq. indicati nell’Osservatorio dei Valori Immobiliari dell’Agenzia del territorio di (OMISSIS).

La C.T.P. di (OMISSIS) accoglieva il ricorso della società contribuente ritenendo l’avviso di rettifica nullo per violazione, tra l’altro, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per difetto dei presupposti dell’accertamento induttivo, non essendo le scritture contabili incomplete, inesatte o false.

La decisione veniva confermata dalla C.T.R. della Basilicata, sul presupposto che l’Ufficio non aveva sollevato alcun rilievo sugli adempimenti contabili e fiscali della società, desumibili dai registri obbligatori, nè aveva allegato presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a vincerne le risultanze; inoltre, la società aveva “allegato al ricorso tutte le scritture contabili in suo possesso ed anche gli atti pubblici di vendita dei fabbricati civili, dimostrando, così, i ricavi realizzati nel periodo d’imposta” di riferimento; infine, l’Ufficio non aveva assolto l’onere di dimostrare i “maggiori ricavi accertati a carico della società”, poichè “la stima dell’UTE con l’osservatorio dei prezzi” non era un “dato obbiettivo ed incontestabile”, nè dava “alcuna certezza alla valutazione dell’ufficio”, risultando anzi “smentita da tutta la documentazione allegata dalla società”, concernente “il corrispettivo effettivamente convenuto” per la vendita degli immobili, come pattuito alla data di prenotazione dell’alloggio e/o del contratto preliminare.

Per la cassazione della sentenza d’appello n. 56/2/08 dell’8.4.2008, depositata il 2.10.2008 e non notificata, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui la contribuente ha resistito con controricorso.

All’udienza del 18.5.2015 questa Corte ha accolto l’istanza della controricorrente di differimento per la trattazione congiunta con i ricorsi connessi iscritti ai nn. 25283/09 e 25120/09 R.G. (frattanto però definiti), stante l’identità delle tre sentenze impugnate e dei motivi di ricorso proposti avverso di esse.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere la C.T.R. – nel ritenere che i ricavi erano stati dimostrati dalla società attraverso la allegazione delle scritture contabili/registri obbligatori, che risultavano non essere stati esibiti o trasmessi in risposta all’invito dell’Ufficio violato il principio di diritto secondo il quale le scritture contabili non esibite in sede di ispezione e/o accertamento non possono essere prese in considerazione in sede giudiziale, in assenza di prova del fatto non imputabile.

2. Con il secondo motivo, lamenta altresì la omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo al fatto controverso della utilizzabilità delle scritture contabili da parte della c. t. r. al fine di ritenere congrui i ricavi dichiarati, in assenza di prova della causa non imputabile della omessa esibizione.

3. Il terzo mezzo censura infine la “insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo al fatto controverso della presunzione di maggior ricavo da vendita di appartamenti e garage fondata sulla stima UTE – Osservatorio prezzi di (OMISSIS)”, incongruamente “ritenuta sfornita dei requisiti di precisione, gravità, concordanza, senza inoltre motivare perchè essa sia un dato non obbiettivo e privo di ogni certezza”, specie considerando la pretesa inutilizzabilità delle scritture contabili.

4. Conformemente a quanto già statuito da questa Corte con le sentenze n. 16979 e n. 16980 del 19.8.2015, rese sui ricorsi connessi nn. 25120/09 e 25283/09 R.G., aventi sostanzialmente il medesimo oggetto, i primi due motivi di ricorso risultano inammissibili, mentre il terzo è infondato.

5. In particolare, la questione – posta nella duplice prospettiva dell’error in iudicando (primo motivo) e del vizio motivazionale (secondo motivo) – della inutilizzabilità in giudizio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, dei documenti non esibiti o tardivamente prodotti all’amministrazione finanziaria in sede precontenziosa, risulta inconferente ai fini della decisione.

5.1. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, in caso di accertamento con metodo c.d. analitico-induttivo l’onere della prova contraria grava sul contribuente solo nel caso in cui l’Ufficio abbia a sua volta assolto all’onere, su di esso incombente in via primaria, di dimostrare che l’accertamento è basato su elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 9784/2010, n. 23550/2014, n. 16979/15 e n. 16980/15), non essendo sufficiente allegare elementi meramente indiziari, come è invece consentito nell’accertamento con metodo induttivo puro D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, il quale presuppone la assoluta (e non solo parziale) inattendibilità – e conseguente inutilizzabilità – dei dati risultanti dalle scritture contabili (Cass. n. 17952/13).

5.2. Nel caso di specie, il metodo seguito dall’Ufficio è pacificamente quello analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, (come si legge nell’avviso di accertamento trascritto a pagina 9 del ricorso), avendo l’amministrazione finanziaria preso a base dell’accertamento i dati esposti nella contabilità della contribuente, limitandosi a rettificare la sola componente dei corrispettivi della vendita di immobili, in quanto inferiori al valore medio desumibile dall’Osservatorio dei prezzi del mercato immobiliare.

5.3. Di conseguenza, avendo la C.T.R. affermato – con valutazione di merito non sindacabile nel presente giudizio – che l’Ufficio non ha assolto l’onere di provare i maggiori ricavi della contribuente medesima sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, diventa in questa sede diventa irrilevante la pretesa preclusione processuale alla allegazione di dati e documenti non forniti dalla contribuente in sede precontenziosa (Cass. 10489/2014; conf. Cass. nn. 16979/15 e 16980/15).

6. Il terzo motivo è invece infondato, non riscontrandosi la lamentata insufficienza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui – sulla base della documentazione allegata dalla società in ordine al corrispettivo convenuto ed al prezzo di vendita degli immobili costruiti – il giudice d’appello ha ritenuto che “la stima dell’UTE… non è dato obbiettivo ed incontestabile e non dà alcun grado di certezza alla valutazione dell’Ufficio”, peraltro conformemente al consolidato orientamento di questa Corte per cui la relazione di stima di un immobile, redatta dall’UTE, costituisce una semplice perizia di parte, cui può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, non anche per quel che riguarda il contenuto (cfr. ex multis Cass. n. 16700/05 e n. 7264/16).

7. Il ricorso va quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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