Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16428 del 04/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16599/2014 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PERUZZI;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANDREA CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 7 giugno 2013, il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.S. nei confronti del Comune di Firenze, aveva condannato quest’ultimo al pagamento in favore della predetta di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni;

che l’appello proposto avverso tale decisione dal Comune di Firenze veniva dichiarato inammissibile con ordinanza ex artt. 436, 348 bis e 348 ter c.p.c. del 20 marzo 2014, letta in udienza e notificata il 17 aprile 2014;

che il Comune di Firenze ha proposto ricorso per la cassazione della decisione del Tribunale di Firenze affidato a due motivi cui resiste con controricorso la B.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che, con memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; anche la parte controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che deve darsi atto, in applicazione della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 7/12/2016, n. 25043, della tardività del ricorso; ed infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità e si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c.; orbene, la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, a seconda di quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 14/12/2015, n. 25115; Cass. 21/7/2015, nn. 15235 e 15239; Cass. 15/5/2014, n. 10723; cui adde S.U. 15/12/2015, n. 25208) ed è stato pure rilevato che, se detta ordinanza è stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. ord. 14/12/2015, n. 25119);

che, nella specie, l’ordinanza della Corte è stata pronunciata e letta all’udienza del 20/3/2014 ed allegata al verbale, sicchè non occorreva altra comunicazione, con la conseguenza che il ricorso, avviato per la notificazione il 17.6.2014, risulta tardivo;

che, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo difensore munito di mandato speciale a tale effetto, come si rileva dalla procura rilasciata in calce al ricorso, e comunicato alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata;

che la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio e la pronuncia di estinzione prevale su quella di inammissibilità per tardività alla luce dell’orientamento più recente di questa Corte e condiviso dal Collegio secondo cui, in presenza di rinuncia al ricorso per cassazione, alla manifestazione della volontà abdicativa segue sempre la declaratoria di estinzione, anche qualora sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione (Cass. Sez. Un. ord., 17/2/2005, n. 3129; Cass. Sez. Un. ord., 22/12/2004, n. 23737; Cass. ord. 19/2/2003, n. 2492; secondo cui qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e tanto è escluso dalla rinuncia; v. pure Cass. Sez. Un., ord. 16/07/2008, n. 19514); ed infatti, tale opzione – pur nella presenza di decisioni di segno contrario (v. Cass. Sez. Un. ord. 23/2/2000, n. 15, nonchè Cass. 18/7/1986, n. 4626 e 18/11/1994, n. 9769, e più di recente Cass. 1/3/2007, n. 4846 le quali hanno privilegiato la tesi secondo cui non si può rinunciare ad un diritto processuale quando non sussistono le condizioni per il suo esercizio) – è più in linea con il complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in cui svolge un ruolo sintomatico della finalità perseguita dal legislatore di rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione – a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione (in tal senso, Cass. n. 19514/2008, cit.) – l’art. 391 c.p.c., comma 2 (anche nel testo seguito alla riforma introdotta con il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. nella L. 25 ottobre 2016, n. 197), il quale prevede che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese, così avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia;

che poichè la rinuncia è intervenuta prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio, il processo di cassazione deve dichiararsi estinto, a tanto non ostando l’inammissibilità del ricorso, secondo quanto prospettato nella proposta del relatore;

che in ordine alle spese del giudizio, il recente intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione sul termine per impugnare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello e la condotta processuale del ricorrente, che, nel prendere atto di tale decisione, ha rinunciato al ricorso, sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio, in mancanza di adesione alla rinuncia da parte della controricorrente (arg. ex art. 391 c.p.c., u.c.);

che la pronuncia di estinzione esclude l’obbligo del versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; da ultimo, Cass. ord. 26/5/2017, n. 13408).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA