Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16427 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. II, 30/07/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29404/2015 R.G. proposto da:

P.M., difeso e rappresentato dall’Avv. Daniela

Puccinelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in

Via Ottaviano n. 9, Roma;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore

T.S., difeso e rappresentato dall’Avv. Alberto Pancani,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Gian Alberto

Ferretti, sito in via Cola di Rienzo n. 69, Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1933/2014

depositata in data 24 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 5039/2007, nel rigettare la domanda di annullamento della Delib. Condominiale 16 novembre 2004, in punto di riparto delle spese del consuntivo 2003/2004, proposta da P.M. nei confronti del Condominio sito in (OMISSIS), ha rilevato che l’atto introduttivo si limitava a contestare la mancata messa a disposizione, da parte dell’amministratore, della documentazione inerente le spese ripartite con il consuntivo approvato, proposta la istanza quanto alle modalità di riparto solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5;

– in virtù di appello interposto dal P., la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 1933/2014, confermando nel merito la sentenza impugnata, rigettava il gravame correggendone (con integrazione) in parte la motivazione, laddove non aveva esaminato le eccezioni di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, che comunque riteneva infondate, in quanto non provato il riaddebito delle spese;

– avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze il P. propone ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;

– il Condominio resiste con controricorso;

– in prossimità della Camera di consiglio il ricorrente ha depositato memorie illustrative unitamente alle sentenze indicate in ricorso.

Atteso che:

– va pregiudizialmente ritenuta l’inammissibilità della produzione documentale, In particolare delle sentenze pronunciate fra le stesse parti ed esposte dal P. nel ricorso, poichè non notificate alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

Si deve evidenziare che, secondo un orientamento di questa Corte, l’elenco delle produzioni va notificato alla controparte, costituita nel giudizio di legittimità, atteso che l’art. 372 c.p.c., comma 2, prescrive la notifica dell’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità alle altre parti, ove prodotti dopo il deposito del ricorso, con ciò riferendosi anche alle parti rimaste intimate (Cass. 15 dicembre 2016 n. 9353; Cass. 29 marzo 2018 n. 16847; Cass. 22 gennaio 2017 n. 1534; Cass. 16 febbraio 2018 n. 11754).

Diversamente, nel caso di specie, la mancata notifica ha precluso la possibilità di presentare memorie sul punto, anche oltre i termini, in mancanza di fissazione di discussione orale;

– passando all’esame nel merito del ricorso, con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c.. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di indicare l’intervenuta volontà della parte di revocare il mandato all’Avv. Lucà, che aveva eletto domicilio presso l’Avv. Marinari per essere difeso dall’Avv. P., con il rischio che la eventuale notifica della sentenza sarebbe potuta avvenire presso lo studio del primo difensore anzichè presso il reale domiciliatario, con relativa decorrenza del termine breve.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Nel caso di specie, pur essendo stato indicato nell’intestazione della pronuncia impugnata il domicilio presso un diverso avvocato, nessuna notifica, ai fini del decorso del termine breve, è stata effettuata dal Condominio. Del resto il P. ha notificato l’odierno ricorso solo il 24 dicembre 2015 e dunque nel termine lungo senza alcun pregiudizio per le sue ragioni di difesa.

Pertanto difetta integralmente l’interesse ad agire in capo al ricorrente, dovendosi invece considerare un mero errore materiale della corte, al più correggibile ai sensi dell’art. 287 c.p.c.;

con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 171 c.p.c., comma 2, artt. 303,101 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c.. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la costituzione del condominio avvenuta il 4 luglio 2014, a seguito di riassunzione, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, incorrendo nella violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il motivo è privo di pregio.

E’ necessario rilevare, come evidenziato dal giudice territoriale e prima ancora da questa Corte che, nel caso di costituzione tardiva di controparte oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni, la parte oltre a denunziare la violazione, ha l’onere di indicare lo specifico pregiudizio da essa causato al diritto di difesa, in quanto l’ordinamento non tutela il semplice interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria (Cass. 27 settembre 2013 n. 22289).

Nella specie, neppure con il motivo di ricorso per cassazione sono state esposte le modifiche che si sarebbero volute apportare alle istanze formulate e non si è, quindi, precisato il pregiudizio concreto che sarebbe derivato alla parte dalla tardiva costituzione dell’appellato, che peraltro si è limitato a richiedere il rigetto dell’appello.

Non vale osservare in senso contrario che in tal modo si renderebbe facoltativa l’osservanza delle norme procedimentali previste dalla legge, condividendosi a riguardo le considerazioni secondo cui principio generale del nostro ordinamento processuale è quello della tassatività delle cause di nullità, per cui non può essere dichiarata la nullità per l’inosservanza di una determinata norma, ove tale nullità non sia espressamente prevista, temperato dall’altro principio, per cui la nullità può pronunciarsi solo qualora l’inosservanza impedisca all’atto di raggiungere il proprio scopo malgrado non esista un’espressa comminatoria di legge.

Del resto, la tardiva produzione di documenti e la tardiva costituzione, hanno rilievo soltanto ai fini del regolamento delle spese di giudizio.

E’, infatti, compito del giudice di merito la determinazione del quantum, valutata sulla base dell’effettiva incidenza della tardiva costituzione da parte del controricorrente sul regolamento delle spese del giudizio.

I principi ora enunciati comportano, quindi, la inidoneità della dedotta inosservanza a determinare, di per se stessa ed in difetto di espressa previsione, la nullità del procedimento, ove, ciò malgrado, lo scopo voluto dalla legge sia comunque stato raggiunto e la sua rilevanza sarebbe incidente solo ai fini della statuizione in punto di regolamento delle spese, cui si rimanda per la definizione al giudice di merito;

– con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1120,1121,1123,1135 e 2909 c.c.. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutare la documentazione depositata dalla parte, in sede di appello, che ricomprendeva tre sentenze passate in giudicato nelle more del giudizio di appello e precisamente le decisioni n. 2722/2011 (resa in merito all’accertamento della nullità della Delib. 14 ottobre 2002), n. 3258/2012 (resa in merito alla nullità delle Delib. successive e comprensive delle spese di pulizia aree esterne e delle griglie, taglio e potatura delle siepi e ripristino e coloritura magazzino del sig. Siena) e n. 2298/2013 (resa in merito all’accertamento di delibere condominiali successive) del Tribunale di Firenze.

Il motivo è fondato.

Con la censura in questione il P. lamenta l’illegittimità, l’illogicità e la contraddittorietà della pronuncia di merito assumendo il mancato esame di ben tre pronunce dalle quali, a suo dire, sarebbe discesa una incidenza diretta nella causa de qua, per il giudicato formatosi sulla non debenza dei costi relativi alla pulizia delle griglie, alla potatura delle siepi a lui attribuiti in qualità di proprietario esclusivo, per essere le delibere impugnate relative alle complessive spese di pulizia aree esterne e potatura di siepi di parti di proprietà esclusiva soggette a passo condominiale, incidenti in parte anche su suolo condominiale.

Osserva il ricorrente che, con la sentenza n. 2722/2011, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la nullità della Delib. 14 ottobre 2002, con la quale erano state per la prima volta deliberate le spese in contestazione, oltre che di quella adottata il 13 dicembre 2015, limitatamente ai punti 1 e 4 dell’o.d.g., nella parte in cui veniva approvato il criterio di ripartizione dei predetti costi tra condomini e proprietari esclusivi, trattandosi di lavori che solo in parte sarebbero spettati al condominio.

Inoltre, il P. deduce la decisività del fatto il cui esame è stato omesso, in quanto la Corte territoriale, proprio omettendo l’esame di detto fatto, era giunta a rigettare l’appello, operando una ricostruzione della fattispecie senza tener conto degli intervenuti giudicati.

Osserva il Collegio che la sentenza n. 2722/2011, come correttamente rilevato dal ricorrente, non soltanto risulta essere stata prodotta con la comparsa conclusionale, ma il suo esame è stato del tutto omesso dalla corte territoriale, mancando ogni e qualsiasi riferimento alla suddetta decisione, ed avendo la medesima Corte erroneamente ritenuto per altro verso che la Delib. 14 ottobre 2002, non fosse stata neanche oggetto di impugnazione (v. pag. 9 della sentenza impugnata).

Indubbia è la decisività di detto documento ai fini dell’inquadramento della fattispecie in esame e dell’incidenza sulla

decisione de qua. In particolare, a fronte della sentenza n. 2722/2011 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata statuita la nullità delle delibere del 14.10.2002 e del 13.12.2015 in relazione al piano di riparto delle spese per la pulizia delle griglie e della potatura delle siepi di proprietà esclusiva del P. poste sul confine con l’area condominiale, non è stata valutata in alcun modo l’incidenza di detti annullamenti sulle delibere condominiali successive, incontestato che il condomino ricorrente non abbia mai provveduto al saldo dei costi per cui è giudizio.

Si tratta di situazione che integra le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione e, segnatamente, quando il documento offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare;

– con un giudizio di certezza e non di mera probabilità – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di “fondamento”, essendo state nel caso di specie puntualmente indicate le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa;

– con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,116 e 117 c.p.c.. In particolare, secondo il P., la Corte avrebbe erroneamente interpretato le risultanze probatorie, omettendo l’esame delle predette tre sentenze illustrate con il terzo motivo;

– con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014. Ad avviso del ricorrente, stante la fondatezza della sua domanda, l’appello avrebbe dovuto essere accolto e il Condominio ritenuto soccombente.

L’accoglimento del terzo mezzo, che pone la questione pregiudiziale della mancata valutazione delle sentenze di cui alle censure, fa ritenere assorbiti i motivi quattro e cinque.

In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbiti il quarto ed il quinto, rigettati i restanti mezzi; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione affinchè riesamini la controversia anche alla luce delle sentenze sopra illustrate.

Al giudice del rinvio è demandata, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto ed il quinto, rigettati i primi due;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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