Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16427 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16427 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 27720-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

2013

MARZIALE GIUSEPPE;
– intimato

2982

avverso la sentenza n. 338/08/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del

13.10.2010,

depositata il 18/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/06/2013

consiglio del 10/04/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

l’estinzione o per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 338 /08/2010 depositata il 18
ottobre 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La
pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di
accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto
a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
Il contribuente non si è costituito in giudizio. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluriuso la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 10 aprile 2013
e relatore
Il pr

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 27720/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Giuseppe Marziale

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