Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16427 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 27/07/2011), n.16427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA, in persona dell’ex

presidente A.E., elettivamente domiciliato in Roma, via

Francesco Crispi n. 89, presso lo studio dell’avv. Pontecorvo Leone

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria sez. 7^, n. 104 del 2 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.4.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constata la regolarità delle comunicazioni ex art. 377 c.p.c., comma

2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del 1, 2, 3 e 4

motivo, assorbito l’altro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia (Fondazione Carispe) – “in persona dell’avv. A.E., quale Presidente e legale rappresentante della stessa” (come riferisce la sentenza appellata) propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg, per l’anno 1994, notificatole il 12.12.2001.

Con tale avviso, l’Ufficio aveva proceduto al recupero di maggior imposta, sul presupposto: a) che l’imponibile riferibile alla plusvalenza derivante dalla partecipazione, mediante conferimento di azioni e di danaro contante, alla Carinord Holding s.p.a., aveva, in mancanza della prescritta autorizzazione da parte del Ministero del Tesoro, indebitamente scontato, in dichiarazione, l’aliquota agevolata del 15% prevista dalla L. n. 218 del 1990; b) che – non essendo l’attività della Fondazione diretta a soli fini assistenziali e socialmente rilevanti, essendo il suo scopo principale costituito dalle gestione dei beni conferiti nella Holding – il residuo imponibile aveva indebitamente usufruito in dichiarazione, della riduzione alla metà dell’aliquota piena (al 37%) prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso della Fondazione contribuente, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi. A.E., “nella qualità di ex presidente della Fondazione” Carispe ha resistito con controricorso, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per inidonea esposizione dei fatti della causa.

Chiamata e discussa all’udienza del 30 marzo 2009, la causa, con provvedimento adottato nella successiva camera di consiglio, è stata rinviata a nuovo ruolo, previa assegnazione alla parti di termine per il deposito di osservazioni su questione, in precedenza non trattata, rilevata d’ufficio dal collegio.

Fissata per la discussione la nuova udienza del 5 aprile 2011, la causa, in esito al deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. di parte controricorrente, è stata, quindi, nuovamente assunta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione del fatto, giacchè questo appare delineato con puntuale riferimento alle violazioni fiscali contestate dall’Agenzia, ai termini della controversia ed ai suoi sviluppi.

Così come rilevato nella memoria ex art. 378 c.p.c. di parte controricorrente, sulla legittimità del medesimo atto di accertamento tributario oggetto del presente giudizio è già intervenuta pronunzia di questa Corte: la sentenza n. 8082/10, che, nell’ambito di giudizio in larga misura parallelo, ha definito identica controversia su detto atto di accertamento, scaturita dalla notifica di distinto ricorso introduttivo.

Attesa l’identità dei termini oggettivi e soggettivi dei due giudizi – aventi ad oggetto il medesimo accertamento (avviso di accertamento irpeg, per l’anno 1994, notificato il 12.12.2001) ed intercorrenti tra le medesime parti (Fondazione Carispe ed Agenzia delle Entrate) – alla decisione 8082/10 va riconosciuto effetto preclusivo di giudicato ai fini del presente giudizio.

Nè può accedersi alla richiesta, avanzata da parte controricorrente nella richiamata memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., di sospensione del giudizio dell’art. 295 c.p.c., in attesa dell’esito del ricorso per revocazione asseritamente promosso avverso la decisione n. 8082/10.

In mancanza di puntuale descrizione del predetto ricorso, la richiesta si rivela, invero, deficitaria sul piano dell’autosufficienza. E, a parte ciò, va, d’altro canto, considerato che, in un processo concernente una situazione giuridica che trovi il suo antecedente logico nella situazione giuridica accertata o costituita da una sentenza oggetto di giudizio di revocazione, il presupposto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (della pregiudizialita logica-giuridica tra controversie) non è configurabile fin quando, nel giudizio di revocazione, non sia conclusa la fase rescindente e iniziata la fase rescissoria (cfr.

Cass. 4706/06, 10978/94).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dell’Agenzia va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse determinata dall’intervenuta formazione di giudicato esterno (cfr. Cass. 9743/09, 1809/07).

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie si ravvisano le condizioni per l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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