Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16427 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 13/07/2010), n.16427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CHIANA 87, presso l’avvocato MAGRO FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONELLO NUNZIATA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

08/01/2008; N. 363/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catania del 12-12-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo giurisprudenza consolidata (tra le altre Cass. S.u. n. 1339/04) il Giudice a quo non deve considerare la “posta in gioco” interna al procedimento presupposto. Ne’ rileva la mancanza o il ritardo dell’istanza di prelievo nel procedimento davanti al Giudice amministrativo.

Il Giudice a quo non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.643,00, per un periodo di anni 10 e mesi 9, cui va detratto un triennio di ragionevole durata; procedimento presupposto: dicembre 1996 – pendente alla data di deposito del ricorso, settembre 2007).

Le spese de giudizio di merito vanno riliquidate.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 7.000,00, per un ritardo di 7 anni e 9 mesi, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 7.000,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 700,00 per onorari. Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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