Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16427 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 21/12/2015, dep. 05/08/2016), n.16427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3499-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LFOUNDRY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo

studio dell’avvocato MARINA MILLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SARA ARMELLA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 654/2014 della COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo,

depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il resistente l’Avvocato MILLI MARINA,che si richiama agli

scritti depositati e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con una serie di provvedimenti di rettifica di bollette doganali riguardanti gli anni 2005 e 2006, l’Ufficio delle Dogane riteneva non spettante alla società Micron Technology Italia S.r.l. – avente ad oggetto l’attività di produzione di circuiti integrati mediante processo fotolitografico – il beneficio della esenzione da dazio riconosciuto con Informazione Tariffaria Vincolante (I.T.V.) rilasciata dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane in data 24 giugno 2004, con riguardo ai c.d. “reticoli” (o fotomaschere) importati dalla contribuente sotto la classificazione doganale VD 9010-9010 (“parti di apparecchi ottici”), appositamente rettificata dall’amministrazione in VD 3705 1000 (“pellicole per la stampa in offset”, corrispondente a quella già adottata dalla contribuente fino al 2004), soggetta al dazio di importazione del 5,3%. In data 26.6.2008 della I.T.V. veniva revocata, a seguito del Regolamento CEE 23/5/08 n. 457, recante la riclassificazione dei reticoli sotto la voce VD 3705 originariamente applicata.

Come si legge in ricorso, il cd. reticolo è costituito in sostanza da una lastra di quarzo, ricoperta da uno strato di cromo, su cui viene riportata la geometria variabile di un circuito (cd. lay-out), e viene utilizzato come componente di appositi apparecchi ottici (scanner o stepper) – dei quali costituisce un filtro/maschera per il passaggio della luce nel processo litofotografico – che sono impiegati nella produzione di dispositivi a semiconduttori (cd. circuiti integrati).

Oltre al recupero dei dazi non applicati, l’amministrazione doganale recuperava a tassazione la maggiore Iva dovuta a seguito della rettifica del valore imponibile ai fini doganali della merce importata, assumendo non accettabile il valore di transazione dichiarato dalla società ai sensi dell’art. 29 del Reg. CEE n. 2931 del 1992 (Codice Doganale Comunitario – C.D.C.), in quanto non comprendente il costo del progetto di proprietà della Micron inc. (USA), necessario per realizzare il set di reticoli; e ciò nonostante molte delle operazioni verificate vedessero come fornitore non già la controllante statunitense, bensì la società terza “Phototronix Research Ltd”.

La C.T.P. dell’Aquila, riuniti i quattro ricorsi proposti dalla contribuente contro gli atti impositivi, li accoglieva per: illegittima disapplicazione dell’ITV; illegittima rettifica della classificazione doganale delle merci in violazione dell’art. 12 C.D.C.; difetto di motivazione dei provvedimenti; illegittima rettifica del valore di transazione dichiarato nelle bollette doganali in violazione dell’art. 29 ss. C.D.C.; violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 6, nonchè, quanto all’Iva, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11.

A sua volta, la C.T.R. dell’Abruzzo respingeva l’appello dell’Agenzia delle Dogane, ritenendo: 1) che non vi era dubbio “sulla identità materiale e fattuale tra i prodotti importati prima del rilascio della citata ITV”; 2) che le argomentazioni dell’Ufficio circa la corretta definizione e classificazione doganale dei reticoli cozzava con la Informazione Tariffaria Vincolante rilasciata, vincolante per 6 anni; 3) che la caducazione della I.T.V. aveva effetto retroattivo solo in ipotesi di suo annullamento, e non anche di ritiro o, come nel caso di specie, revoca (per sopravvenuta modifica della nomenclatura comunitaria); 4) che pertanto illegittimamente l’Ufficio aveva proceduto ad una disapplicazione della I.T.V., stante la competenza dell’Autorità Doganale che l’aveva rilasciata ad adottare eventuali provvedimenti di modifica, revoca, annullamento o ritiro.

Per la cassazione della sentenza d’appello n. 654/2/14 del 12.6.2014 l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso affidato a tre motivi. La contribuente ha resistito con controricorso, corredato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, per avere “la C.T.R. in via del tutto irrituale riportato il verbale di udienza di trattazione” nel corpo della sentenza.

1.1. Il motivo è infondato, poichè la materiale allegazione delle conclusioni autografe delle parti, rassegnate all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 maggio 2014, tra l’intestazione della sentenza e lo “svolgimento del processo”, pur essendo ultronea – in quanto non contemplata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 – non integra un vizio radicale di nullità della sentenza.

2. Con il secondo mezzo si lamenta altresì la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, per avere la C.T.R. deciso la causa facendo ricorso, “in violazione del principio dispositivo e del contraddittorio… alla sua scienza privata, affermando apoditticamente… non esservi dubbio sulla identità materiale e fattuale tra i prodotti importati prima del rilascio delle ITV, dopo ed in costanza di esse e successivamente alla sua revoca”.

2.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

2.2. In primo luogo, sotto la veste formale di una censura di nullità per error in procedendo la parte contesta – in realtà – la valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che i giudici di merito di primo e secondo grado non hanno avuto dubbi in ordine alla suddetta “identità materiale e fattuale” non già in base a cognizioni personali, avulse dal contesto processuale, bensì proprio alla luce dell’intero materiale probatorio acquisito agli atti; ed in particolare la C.T.R. ha sottolineato come “mai l’Ufficio ha sostenuto che non vi fosse corrispondenza tra le merci dichiarate e quelle descritte nell’informazione – ipotesi prevista dall’art. 12, comma 3 del reg. CEE 12.10.1992 n. 2913 – se non sotto l’aspetto lessicale”.

2.3. Peraltro, nel controricorso viene espressamente richiamato il verbale di accesso effettuato in data 8.7.2008 dagli operatori del Laboratorio centrale delle dogane di Roma e dall’Ufficio delle dogane dell’Aquila, su richiesta del corrispondente ufficio di Avezzano, ove risulta attestato che “al termine del controllo si è potuto stabilire che c’è corrispondenza delle merci con la descrizione riportata dalla (OMISSIS)” (v. all. 3).

3. Con il terzo motivo viene infine dedotta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Reg. CEE 2913/1992, art. 10, comma 3, lett. a) del Reg. CEE 2454/1993 e del loro combinato disposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

3.1. Sostiene la ricorrente che il possesso di una I.T.V. richiede comunque una “corrispondenza biunivoca tra l’oggetto dell’importazione e la descrizione contenuta nella informazione presentata”, mentre nel caso di specie “la descrizione contenuta nelle bollette non corrisponde esattamente a quella di cui alla più volte citata ITV”.

3.2. Anche questo mezzo è inammissibile, poichè ascrive a violazione di legge una questione di valutazione del materiale probatorio, al più riconducibile ad un vizio motivazionale. In sostanza, con esso si mira di fatto a conseguire dalla Corte di legittimità una valutazione delle emergenze processuali diversa da quella effettuata dal giudice di merito, al quale soltanto spetta, però – fatte salve le ipotesi di valore probatorio legale – l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la selezione di quelle, tra le risultanze istruttorie, che sono ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (cfr. ex multis, Cass. n. 14463 del 2013, n. 7394 del 2010, n. 6064 del 2008).

5. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 22.800,00 (di cui Euro 300,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA