Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16426 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 27/07/2011), n.16426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.L., rappresentato e difeso dall’avv. Barcellona

Giandomenico, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in

piazza Bainsizza n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 859/40/05, depositata il 28 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Rocco Crincari per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Formia, ha riconosciuto a S.L. il diritto al rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla pensione privilegiata ordinaria riconosciutagli nel 1986 dal Ministero della difesa, con decorrenza dal 1982, in relazione alle menomazioni permanenti subite durante il servizio di leva. Il contribuente aveva avanzato, in data 9 dicembre 1999, l’istanza di rimborso al Centro di servizio di Roma, avendo l’amministrazione continuato ad operare la ritenuta pur essendo stata l’imposizione fiscale su tale pensione dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto competente, in materia di rimborsi di imposte di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37, 38 e 41 il Centro di servizio, cui era state presentata l’istanza, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 40, comma 1, lett. b).

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38 nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e del D.P.R. n. 287 del 1992, art. 79 assume che l’stanza di rimborso sarebbe stata presentata ad un ufficio incompetente, e quindi non si sarebbe formato un provvedimento negativo, nella forma del silenzio rifiuto, con conseguente improponibilità del successivo ricorso davanti alla commissione tributaria. La competenza a provvedere sulle istanze di rimborso di ritenute dirette spetterebbe, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 all’intendente di finanza della provincia nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale e quindi, con riferimento all’assetto normativo esistente al 1999, anno di presentazione della domanda, a mente del D.P.R. n. 287 del 1992, art. 79, commi 3 e 5, al corrispondente ufficio delle imposte dirette di Formia, ove il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il ricorso è infondato.

Per il rimborso delle imposte dirette, come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 15833 del 2006, n. 1564 del 2007 e n. 28031 del 2009), la competenza a provvedere in ordine alle istanze dei contribuenti, già attribuita all’intendente di finanza, deve ritenersi devoluta, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 40, comma 1, lett. b), – “i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, oltre ad esercitare le competenze già demandate ai centri di servizio delle imposte dirette dalle vigenti disposizioni, provvedono… ai rimborsi d’imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37, 38 e 41 ” -, ai Centri di servizio e non già alle Direzioni regionali delle entrate (subentrate all’Intendenza di finanza nell’ambito della ristrutturazione del Ministero delle finanze disposta in attuazione della L. 13 maggio 1991, n. 358). La detta disposizione – nella parte in cui prevede che i nuovi Centri di servizio, oltre ad esercitare le competenze loro precedentemente demandate, provvedano anche ai rimborsi di imposta di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 cit., artt. 37, 38 e 41 – non si limita a riprodurre la competenza in materia di esecuzione dei rimborsi, già attribuita dal D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 8 ai vecchi Centri di servizio, ma si riferisce a competenze ulteriori rispetto a quelle inizialmente stabilite.

I “centri di servizio delle imposte dirette e indirette”, in forza del D.M. 29 dicembre 1997, sono stati attivati a partire dal 1 gennaio 1998, esercitando “le proprie competenze anche con riguardo ai rapporti pendenti alla data della loro attivazione” (sull’attivazione dei centri di servizio, Cass. n. 16435 del 2009).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 3000,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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