Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16425 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. II, 30/07/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 30/07/2020), n.16425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24646/2015 proposto da:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., in qualità di erede unico di P.F.,

deceduto nelle more del giudizio, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE DE GERONIMO, MARIA CRISTINA DE GERONIMO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AGROS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Agros e P.F. – del quale P.M. odierno resistente è l’erede – vennero raggiunti da ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato centrale repressioni frodi – Organo del Ministero delle Politiche Agricole – che li condannava al pagamento della somma di oltre Euro 385 mila in relazione alla percezione indebita di aiuti comunitari al settore agricolo mediante operazioni inesistenti di vendita di motocompressori.

Gli ingiunti proposero opposizione e, resistendo il Ministro delle Politiche Agricole, il Tribunale di Palermo accolse l’opposizione annullando le ordinanze ingiunzione, ritenendo non rispettato il termine decadenziale per la contestazione dell’illecito. Il Ministero delle Politiche Agricole propose gravame e, resistendo ambedue le parti interessate, la Corte d’Appello di Palermo rigettò l’impugnazione anche se per ragione diversa da quella esposta dal primo Giudice.

Osservava la Corte panormita come la contestazione dell’addebito era intervenuta tempestivamente, ma come le prove assunte in causa non consentivano di adeguatamente postulare la concorrenza in fatto della condotta illecita contestata ai soggetti onerati.

Avverso detta sentenza il Ministero delle Politiche Agricole ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo, illustrato anche con memoria.

Ha resistito ritualmente P.M. – erede di P.F. – con controricorso, portante anche ricorso incidentale condizionato, ed ha depositato anche nota con costituzione di nuovo difensore.

La srl Agros, pur ritualmente evocata, è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Ministero delle Politiche Agricole va dichiarato inammissibile e conseguentemente non è necessario procedere all’esame del ricorso incidentale proposto dal P. poichè condizionato.

Difatti, con l’unico mezzo di impugnazione svolto, l’Amministrazione ha dedotto violazione delle norme giuridiche L. n. 689 del 1981, ex artt. 5 e 6, ed art. 2697 c.c., nonchè nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente.

Parte ricorrente osserva come dal rapporto redatto dalla Guardia di Finanza emergevano elementi fattuali precisi e rilevanti circa la dedotta inesistenza delle vendite di un certo numero di motocompressori – relativamente ai quali s’era goduto della provvidenza Europea – non superati dai dati probatori utilizzati nella sua motivazione dalla Corte distrettuale.

Inoltre non era stato osservato il canone in tema di onere della prova, posto che gli opponenti non avevano fornito adeguata prova che tutte le operazioni di vendita dei motocompressori erano reali, sicchè in definitiva la motivazione elaborata dalla Corte panormita era apparente.

L’argomento critico svolto in ricorso, se formalmente pone due tipici vizi di legittimità alla sua base, tuttavia si compendia nella mera rivalutazione del tessuto probatorio acquisito in atti con elaborazione di una ricostruzione logico-giuridica alternativa rispetto a quella operata dal Collegio panormita, la cui motivazione puntuale e chiara viene definita apoditticamente siccome apparente solo perchè porta a conclusioni diverse rispetto a quelle gradite all’Amministrazione ricorrente.

Viceversa il Collegio panormita ha puntualmente esaminato le emergenze, probatorie, specie quelle oggi enfatizzate dall’Amministrazione ricorrente ossia le risultanze dagli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza, per motivatamente rilevarne la non concludenza circa l’asserto che l’operazione di vendita di 550 motocompressori, anche se per parte, era inesistente.

In modo particolare la Corte territoriale ha esaminato le dichiarazioni testimoniali del soggetto assunto dai militari della G. di F. e rilevato come questi, interrogato ad anni di distanza dai fatti, comunque ebbe a ricordare che nel 1992 a suo padre, all’epoca titolare dell’azienda agricola, fu rammostrato il funzionamento di motocompressori.

Inoltre, il Collegio panormita ha precisato come non decisiva fosse la circostanza che la documentazione attestante la consegna dei beni ai vari soci dell’Assolivo non risultasse dagli stessi sottoscritta, posto che l’acquirente era la medesima Assolivo e, non già, i singoli soci destinatari, sicchè bene la sottoscrizione della documentazione poteva esser stata apposta da soggetti diversi.

Quanto poi all’onere della prova, la Corte di merito ha osservato, con apposito richiamo ad insegnamento di questo Supremo Collegio, come spetta all’Amministrazione agente dar adeguata prova della fondatezza della sua contestazione, e, non già, all’incolpato dimostrare l’inesistenza dell’illecito addebitatogli.

Dunque il ricorso va qualificato siccome inammissibile poichè in effetti non risulta fondato su uno dei vizi, la cui denunzia è consentita avanti questa Corte di legittimità – Cass. sez. 1 n. 6519/19 -.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna dall’Amministrazione ricorrente alla rifusione verso il resistente costituito delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, che si tassano in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato poichè parte ricorrente è un’Amministrazione dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente alla rifusione in favore di P.M. delle spese di lite per questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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