Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16425 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

e sul ricorso n. 6612/2007 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato VERTICCHIO CARMINE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI, giusta

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 497/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/01/2006 R.G.N. 462/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del.

10/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il giudice d’appello di Brescia ha dichiarato l’illegittimita’ del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e la societa’ Poste Italiane dall’altra e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a otto motivi;

la parte intimata ha resistito con controricorso ed ha avanzato ricorso incidentale condizionato assistito da un’unica censura cui ha resistito la societa’;

successivamente e’ stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa;

i ricorsi vanno riuniti riguardano l’impugnazione della stessa sentenza;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese processuali di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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