Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16424 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. II, 30/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 30/07/2020), n.16424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7919/2016 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 22, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ZACCARETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO MARRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza N. CRON. 5621/2015 resa nel procedimento RG

934/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 22.9.2015, rigettò l’opposizione proposta dall’Avv. A.N. avverso il decreto del medesimo Tribunale, con il quale era stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso professionale per l’attività svolta in favore di un cittadino straniero, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, previa revoca dell’ammissione stessa.

Il Tribunale ha fondato la decisione sull’omessa produzione della certificazione dell’autorità consolare del paese d’origine, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 79, comma 2, necessaria per consentire il controllo sulle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di ammissione, anche in caso di insussistenza di redditi.

Per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’ A. sulla base di due motivi.

E’ rimasto intimato il Ministero della Giustizia.

All’udienza camerale del 17 maggio 2019, in considerazione dell’interesse nomofilattico, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 94, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la necessità della certificazione dell’autorità consolare competente, mentre sarebbe sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’interessato, nella quale il cittadino straniero aveva dichiarato che il proprio reddito era uguale a zero.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82,96 e 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Chieti, in sede di opposizione, revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nonostante il provvedimento di revoca fosse di competenza del magistrato che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Il ricorso in opposizione avverso un decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato direttamente ed esclusivamente dal difensore è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, trattandosi di diritto che può essere fatto valere solo dalla parte personalmente.

In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell’ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell’istanza è attribuita all’interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n. 21997).

Nel caso di specie, l’opposizione proposta innanzi al Presidente del Tribunale di Chieti concerneva la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; pertanto, l’opposizione proposta dal difensore era inammissibile perchè della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio poteva dolersi unicamente la parte.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato perchè la causa non poteva essere proposta.

Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di merito in quanto il Ministero della Giustizia è rimasto contumace, nè delle spese del giudizio di legittimità per non aver svolto attività difensiva.

PQM

cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè la causa non poteva essere proposta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA