Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16424 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

– C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato STUDIO AVV. MARCELLO E

CECILIA FURITANO, rappresentata e difesa dall’avvocato LOMEO GUIDO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 791/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/06/2007 r.g.n 1252/06 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega GRANOZZI GAETANO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità per il

conciliato, accoglimento nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22-9-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da P.E. e C.N. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane diretta ad ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, stipulato per il periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate dal (OMISSIS), con gli accessori.

La P. e la C., con distinti ricorsi, proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande.

La società si costituiva chiedendo il rigetto del gravame ed, in via incidentale, comunque la reiezione delle domande assorbite dalla pronuncia di primo grado.

Riuniti i procedimenti, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 26-6-2007, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava che tra la società e le lavoratrici era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 30-7-2002, con diritto delle stesse ad essere riammesse in servizio e condannava la società a corrispondere le retribuzioni maturate dal 12-5-2004 sino alla effettiva riammissione in servizio, oltre accessori, compensando le spese di entrambi i gradi.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con quindici motivi, corredati dai relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c.. applicabile nella fattispecie ratione temporis.

La P. e la C. hanno resistito con distinti controricorsi.

Infine la società e la P. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e fra le dette parti è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale in data 12-2-2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della P..

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di Cassazione tra la società e la P..

Passando all’esame del ricorso nei confronti della C., con i primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 100, 414 e 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto l’insussistenza di interesse ad agire in capo alle attrici in ragione della non convertibilità del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

In particolare la ricorrente deduce che “una volta esclusa la possibilità di riammissione in servizio, non residuerebbe spazio alcuno per l’accoglimento dell’unica ed articolata domanda risarcitoria, difettando il presupposto (riammissione) per il suo riconoscimento, con conseguente carenza di interesse ad agire”.

Inoltre, secondo la ricorrente, “la possibilità di potenziale accoglimento di una domanda di risarcimento del danno, nella più ampia misura intesa dai giudici di appello, si pone in sostanziale violazione degli artt. 414 e 112 c.p.c., in quanto determina un travalicamento dei confini della domanda e quindi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

Il motivo è infondato.

Sul punto la Corte d’Appello, premesso che la verifica dell’interesse ad agire “deve svolgersi in astratto, valutando l’intento finale o il bene della, vita cui aspiri il richiedente, a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni formulate a sostegno della domanda giudiziale”, ha affermato che “indipendentemente dalla possibilità o meno di ottenere la conversione del rapporto a termine in quello a tempo indeterminato, nella fattispecie in esame, sussiste comunque l’interesse ad agire”, in quanto l’utilità concreta che la lavoratrice “potrebbe conseguire dalla pronuncia giurisdizionale è rappresentata in ogni caso dall’accertamento, con efficacia di giudicato e quindi in via definitiva ed incontrovertibile, della illegittimità dall’apposizione del termine al contratto di lavoro e, pertanto, della illiceità del comportamento del datore di lavoro che si sia avvalso di tale strumento senza l’osservanza delle formalità stabilite dalla legge, a garanzia del prestatore di lavoro, o al di fuori dei casi da questa consentiti. Ciò proprio al fine di ottenere, nel medesimo o in altro processo, il riconoscimento del correlativo diritto al risarcimento del danno, che costituisce la forma tipica e generale di sanzione ricollegabile alla violazione di norme di diritto privato”.

Tale decisione è conforme al principio più volte affermato da questa Corte, in base al quale l’interesse ad agire (che va accertato in via preliminare prescindendo dall’esame del merito della controversia – v. fra le altre Cass. 4-4-2001 n. 4984, Cass. 4-3-2002 n. 3060 – ), “costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa e che perciò si caratterizza per la sua stessa permanenza …” (cfr. Cass. 11-3-2005 n. 5362, Cass. 17-5-2006 n. 11536, Cass. 3-4-2007 n. 8293, Cass. 2-5-2007 n. 10100, Cass. 19-3-2010 n. 6732).

Peraltro anche l’accoglimento (in questa sede potenziale) della domanda risarcitoria, così come avanzata dalla lavoratrice, non travalica affatto i limiti della domanda introduttiva.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697 c.c., lamenta il mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione tacita del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

In particolare la società deduce che nella fattispecie “la unicità del rapporto intercorso, unitamente alla sua breve durata – pari a due mesi – e all’ampio intervallo di tempo intercorso prima di addivenire alla volontà di contestare la legittimità del termine , avevano ed hanno rilevo determinante ai fini del decidere” e sostiene che, atteso il prolungato disinteresse, deve “presumersi l’estinzione per mutuo consenso, incombendo sul lavoratore che agisce per l’accertamento della nullità del termine l’onere di provare le circostanze atte a contrastare la detta presunzione”.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 101, 112, 116 e 414 c.p.c., lamenta che la Corte d’Appello ha tratto argomento contrario alla risoluzione per mutuo consenso da una circolare aziendale “mai citata, nè allegata da alcuna delle parti, ovvero non esistente agli atti di causa”.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione sulla individuazione degli elementi (ulteriori) rispetto al mero decorso del tempo che possano valere a qualificare il contegno del lavoratore, successivamente alla cessazione del rapporto, in termini solutori del rapporto e sulla valenza dell’eventuale svolgimento, da parte del dipendente, di altra attività lavorativa in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro a termine impugnato.

In particolare al riguardo la ricorrente si duole della mancata motivazione sul mancato accoglimento delle richieste (reiterate in appello) di esibizione delle dichiarazioni dei redditi e di altra documentazione (libretti di lavoro. buste paga) e di informazioni presso l’UPLMO e presso l’INPS. Il terzo motivo risulta inammissibile in quanto rivolto contro una argomentazione svolta ad abundantiam dalla Corte territoriale – “Fa ricordato inoltre che la stessa s.p.a. Poste Italiane con propria circolare … ” – (cfr.. Cass. 23-11-2005 n. 24591, Cass. 28-3-2006 n. 7074, Cass. 17-2-2004 n. 3002).

Il secondo e il quarto motivo risultano infondati.

Sul punto la Corte d’Appello ha affermato che, premesso che “il decorso del tempo, più o meno lungo che sia, è un fatto di per sè neutro, che può trovare una sua qualificazione giuridica, un suo significato negoziale se siano accertati fatti incompatibili con la continuità del rapporto”, “nella specie, da un lato nessuna prova è stata fornita al riguardo da Poste Italiane s.p.a.; dall’altro l’inerzia delle lavoratrici dopo la cessazione dell’attività lavorativa è da attribuire, alla luce del successivo ricorso delle medesime proposto all’autorità giudiziaria, ad una fiduciosa aspettativa di essere integrate a tempo pieno nell’organico dell’azienda o, quanto meno, di essere nuovamente destinatane di un altro contratto a termine, evenienza quest’ultima cui la società appellata ha fatto ricorso in varie occasioni”.

Tale decisione risulta conforme al principio più volte affermato da questa Corte e che va qui nuovamente enunciato, secondo cui “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621).

Inoltre, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Erronea in diritto è quindi la tesi della società ricorrente in ordine al regime dell’onere probatorio, e d’altra parte l’accertamento di fatto relativo, operato dalla Corte di merito, risulta congruamente motivato.

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (delle dichiarazioni dei redditi e di altra documentazione) avanzata dalla società.

Al riguardo va qui ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v. fra le altre Cass. 14-7-.2004 n. 12997. Cass. sez. 1^ 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3^ 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Parimenti, come pure è stato più volte chiarito, “la richiesta di informazioni alla P.A. costituisce una facoltà rimessa alla non sindacabile discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato esercizio (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte) non è in alcun modo censurabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 11-6-1998 n. 5794, Cass. 12-4-1999 n. 3573, Cass. 2-9-2003 n. 12789).

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, dell’art. 25 del c.c.n.l. 11-1-2001, degli artt. 2 e 74 del detto c.c.n.l. e degli artt. 1363 e 1367 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che al contratto a termine de quo potesse applicarsi l’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, essendo il contratto stesso successivo alla scadenza (31-12-2001) del detto c.c.n.l..

In particolare la società sostiene che dalla interpretazione complessiva e sistematica degli artt. 2 e 74 del c.c.n.l. del 2001 dovrebbe evincersi che “le parti hanno voluto espressamente disciplinare l’ultrattività del contratto oltre il termine di scadenza pattuito e per il tempo necessario al suo rinnovo e, pertanto, che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, alla data di stipula del contratto individuale dedotto in giudizio – luglio 2002 – l’art. 25 del c.c.n.l. 11-1-2001 deve considerarsi vigente e ad esso applicabile”.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha avuto occasione di precisare “in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 2001, che pure ne reca la formale abrogazione, in relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in vigore del citato d.lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi, atteso che la disciplina transitoria, desumibile dal D.Lgs. n. 368, art. 11, ha proprio la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21092).

In sostanza (v. Cass. 21092/2008 in motivazione) il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, accanto alla “continuazione degli effetti”, fino alla scadenza, dei contratti individuali conclusi in attuazione della normativa previgente, “in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1” del citato art. 11, ha previsto, “in via transitoria e salve diverse intese”, anche il “mantenimento” dell’efficacia “delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore” del decreto legislativo, “fino alla data di scadenza” dei contratti collettivi stessi.

L’elemento letterale già indica chiaramente che le clausole collettive legittimanti la apposizione del termine, in virtù della “delega in bianco” espressa dal legislatore del 1987, conservano la loro medesima pregressa efficacia e che, conseguentemente, anche la abrogazione della norma delegante è, in via transitoria, eccezionalmente attenuata soltanto nella misura in cui restano validi gli effetti delle deleghe già esercitate dalle parti collettive, all’entrata in vigore del decreto legislativo.

Nello stesso senso depone, poi, la ratio della norma, la quale proprio per garantire una transizione morbida tra vecchio e nuovo sistema, ha previsto il “mantenimento” dell’efficacia delle clausole collettive in vigore, ovverosia la conservazione degli stessi effetti pregressi nella loro pienezza, fino alla “data di scadenza” del c.c.n.l..

Orbene, nel quadro del regime transitorio delineato e della natura eccezionale della normativa descritta, ritiene il Collegio che la “data di scadenza” del c.c.n.l. non possa che essere quella chiaramente e formalmente fissata dalle parti collettive.

Nella specie il c.c.n.l. 11-1-2001 all’art. 74, comma 1 (intitolato, appunto, “Durata e applicazione”) chiaramente stabilisce: “Il presente CCNL, con riferimento sia alla parte normativa che a quella economica, resta in vigore, in linea con quanto previsto dal Protocollo d’intesa 23-7-1993, fino al 31 dicembre 2001 e si applica ai personale in servizio alla data di stipulazione nonchè a quello assunto successivamente”.

La “data di scadenza” del detto CCNL è quindi inequivocabilmente e specificamente fissata al 31-12-2001, e tale data costituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, il termine ultimo di efficacia della delega già esercitata dalle parti collettive con la clausola contenuta dell’art. 25 dello stesso CCNL. Del resto l’art. 2 del medesimo CCNL, invocato dalla società nella parte in cui stabilisce che “il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica”, disciplina in generale gli “Assetti contrattuali” e la articolazione del “sistema contrattuale” su due livelli e va inteso in relazione al periodo di riferimento del CCNL (“1998/2001”) e non in rapporto alla data di stipula dello stesso (11-1-2001).

La “scadenza” del contratto, quindi, richiamata dal D.Lgs. citato, art. 11 è e non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive nell’art. 74.

Infine la ricorrente neppure può invocare una sorta di ultrattività del contratto stesso per il tempo necessario al suo rinnovo, in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l’opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo – secondo la disposizione dell’art. 2074 c.c. – ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.” (v. per tutte Cass. S.U. 30-5-2005 n. 11325).

Il contratto della C. non può quindi rientrare nel regime di cui all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001 e alla L. n. 56 del 1987, ai sensi della disciplina transitoria del D.Lgs. n. 368 del 2001, dovendo allo stesso applicarsi il nuovo regime di cui al detto D.Lgs..

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 e ss. c.c. e artt. 1325 e ss. c.c., in sostanza contesta l’affermazione della Corte d’Appello di genericità delle ragioni giustificatrici del termine indicate nel contratto di lavoro de quo, concluso per il periodo (OMISSIS)/(OMISSIS), “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, li dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo..”.

Al riguardo la ricorrente sostiene che “la individuazione delle concrete ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto di cui si discute risulta, nella specie, possibile “per relationem” proprio per il tramite delle espressioni letterali utilizzate e della analitica indicazione dei singoli accordi sindacali richiamati in contratto e tutti integralmente” riprodotti (ai fini della autosufficienza) “prima delle conclusioni del ricorso” ed in particolare evidenzia quanto previsto nelle disposizioni finali dell’accordo 17-10-2001 (” … le parti hanno convenuto che nel contesto del processo di ristrutturazione in atto e del conseguente processo di mobilità del personale, “la società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio del recapito e della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo, ancorchè nella prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo “) e dagli accordi successivi “i quali disciplinano tutti compiutamente il processo di riallocazione delle risorse a tempo indeterminato che rappresenta l’esigenza aziendale retrostante le assunzioni a termine per cui è causa e volta ad eliminare l’esubero di organico nelle articolazioni produttive eccedentarie spostandolo verso le articolazioni produttive, viceversa, carenti”.

Peraltro secondo la ricorrente “la specificità della clausola appositiva del termine deve essere apprezzata anche con riguardo alle dimensioni ed alla natura delle esigenze aziendali retrostanti le assunzioni a tempo determinato, con l’ovvia conseguenza che, laddove tali esigenze siano sostanzialmente le stesse su tutto il territorio nazionale ed in ogni ambito produttivo, la relativa formulazione non potrà che essere calibrata in rapporto a tali processi nazionali”.

Con riguardo, poi. alla ulteriore specificazione della esigenza di far fronte alle assenze per ferie la società evidenzia che “trattavasi di processi omogenei e concomitanti che l’azienda ha ritenuto di fronteggiare, cumulativamente, con assunzioni a tempo determinato, nulla vietando che un medesimo contratto a termine possa consentire il soddisfacimento di una pluralità di esigenze aziendali (purchè non incompatibili tra di loro)”.

Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione in ordine al fatto che i suddetti accordi sindacali richiamati nel contratto a termine de quo costituissero elemento di specificazione delle ragioni giustificative del termine stesso.

All’uopo in particolare la ricorrente, oltre alle disposizioni finali dell’accordo del 17-10-2001, richiama anche quanto previsto dall’accordo 23-10-2001 nonchè dagli accordi successivi all’entrata in vigore del d.lgs. 368/2001 (del 11-12-2001, del 11-1-2202, del 13-2-2002 e del 17-4-2002, pure richiamati nella lettera di assunzione), tutti allegati al ricorso per Cassazione.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 e art. 2697 c.c., deduce che “inversamente a quanto previsto dall’abrogata L. n. 230 del 1962, art. 3, in cui al datore di lavoro era fatto carico di provare le ragioni della temporaneità del contratto, sia per quanto riguarda il momento della stipula, sia per quanto riguarda quello successivo ed eventuale della proroga, l’attuale disposto di cui al Decreto del 2001, art. 4, esonera il datore di lavoro da ogni onere probatorio circa le ragioni che indussero le parti alla stipula di un contratto a termine, essendo ciò limitato solo ed esclusivamente al caso di proroga”, di guisa che nella specie sarebbe stato piuttosto onere di controparte provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno al contratto”.

Con il nono motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in sostanza deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha limitato le “ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo” previste dal citato art. 1 “solamente a quelle situazioni che possano riguardare un singolo ufficio o unità produttiva”, “a fronte dell’espresso richiamo, nel contratto di assunzione, ad accordi sindacali nei quali viene condivisa la necessità di assumere a termine per far fronte al processo di ricollocazione del personale sul territorio e all’esigenza di far fronte alle assenze per ferie contrattualmente dovute a tutti i dipendenti nel periodo estivo”.

Il sesto, il settimo e il nono motivo vanno accolti, nei limiti di seguito specificati, in conformità con i principi recentemente dettati da questa Corte, e che vanno qui riaffermati ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in ordine all’interpretazione del D.Lgs. citato, art. 1, mentre va respinto l’ottavo motivo, riguardante l’onere della prova.

In specie, come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/2007 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che. se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure nel nuovo quadro normativo … non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.

In relazione, poi, alle ragioni sostitutive, questa Corte (v. Cass. 26-1-2010 n. 1576, Cass. 26-10-2010 n. 1577) ha precisato che “nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

Infine è stato anche precisato che, con riferimento sia alla disciplina pregressa di cui alla legge 230 del 1962 sia alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice delle stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396). Al riguardo in particolare questa Corte ha rilevato che “se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, ne rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine”.

Orbene la sentenza impugnata, in contrasto con tali principi e con motivazione insufficiente, limitandosi a rilevare semplicemente che gli accordi richiamati “sono alcuni irrilevanti, perchè anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, altri inconferenti in quanto riguardano alcuni aspetti del procedimento di mobilità volontaria” in realtà ha omesso di esaminare in concreto gli elementi di specificazione emergenti dal contratto de quo, attraverso i richiami agli accordi collettivi ivi contenuti, alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonchè la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui al D.Lgs. citato, art. 1, comma 2.

Riguardo, poi, alla ulteriore ragione giustificativa della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie …”, parimenti la Corte di merito, in contrasto con il principio affermato da questa Corte (v. Cass. 1576 e 1577/2010) e con motivazione insufficiente, ha affermato la genericità della clausola rilevando semplicemente la mancanza della specifica indicazione del personale da sostituire, perchè in ferie, nella specifica unità lavorativa.

Per tali motivi e nei limiti di essi il ricorso va accolto nei confronti della C., con la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione a quest’ultima, e con la precisazione che, ove il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Caltanissetta, valuti come sufficientemente specificata la causale del contratto de quo, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati, ivi compresa l’effettiva destinazione della C. nel corso del rapporto presso la sede di lavoro indicata, con la qualifica e le mansioni conseguenti, graverà sulla società datrice di lavoro e dovrà essere assolto sulla base della documentazione ritualmente acquisita al processo e della prova testimoniale dedotta, che la Corte d’Appello erroneamente non ha ammesso, in quanto non ne ha esaminato la specificità e la rilevanza alla luce dei principi sopra indicati.

Al riguardo, infatti, mentre fondate risultano le censure (contenute nel decimo e nell’undicesimo motivo) riguardanti la mancata ammissione e la omessa valutazione in ordine alla ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale richiesta (vedi capitoli richiamati in ricorso, alla luce delle deduzioni della società e degli accordi richiamati), infondata è la tesi sostenuta dalla ricorrente con l’ottavo motivo, secondo cui il tenore letterale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, esonererebbe “il datore di lavoro da ogni onere probatorio circa le ragioni che indussero le parti alla stipula di un contratto a termine, essendo ciò limitato solo ed esclusivamente al caso di proroga”.

Sul punto questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. per tutte Cass. 21-5-2008 n. 12985) che, anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma “premesso” dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 (secondo cui il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”) il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria.

Lo testimonia la stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo, secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese, e lo conferma, poi, il dato relativo alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni che consentono la deroga, anch’essa elemento significativo del conseguente carico probatorio in giudizio (in tali sensi v. da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279 che ha altresì precisato che tale soluzione interpretativa è sostenuta dal richiamo alla cd. clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione nonchè dal riferimento al contenuto della delega alla base del decreto legislativo, limitato sostanzialmente all’attuazione della direttiva, che non contiene disposizioni che si attaglino ad una diversa distribuzione dell’onere della prova con riguardo al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato).

In conclusione, restando assorbiti i restanti motivi (dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo) riguardanti le conseguenze della eventuale illegittimità del termine apposto al contratto de quo, il ricorso va come sopra parzialmente accolto nei confronti della C. e la impugnata sentenza va cassata in relazione alla detta lavoratrice, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, che si atterrà ai principi sopra enunciati, statuendo anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della P. e compensa le spese con la stessa; accoglie parzialmente il ricorso nei confronti della C., cassa la impugnata sentenza, in relazione a quest’ultima e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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