Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16424 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 21/12/2015, dep. 05/08/2016), n.16424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27899-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LIGABUE CATERING SRL;

– intimato –

Nonchè da:

LIGABUE CATERING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DARIO STEVANATO, giusta delega a

margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2008 della COMM.TRIB.REG. della Lombaria

depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso:

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

dell’Agenzia, l’inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso

della società.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza relativa agli anni 19992002, culminata nel p.v.c. del 23/9/2004, l’Agenzia delle entrate notificava alla società “LIGABUE CATERING s.r.l.” un avviso di accertamento con cui contestava per l’anno 2000, tra l’altro, l’indebita deduzione di costi per servizi gestionali prestati dalla capogruppo “Ligabue Catering S.p.A.” (cd. costi infragruppo), ritenuti “non certi, non determinati nè determinabili, non inerenti ed, infine, non idoneamente documentati”, nonchè tardivamente fatturati, sebbene l’accordo tra le parti rinviasse la fatturazione al momento della disponibilità dei dati consuntivi necessari ai fini della determinazione dei criteri di ripartizione dei costi.

La contribuente contestava la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (mancanza di contraddittorio preventivo) e art. 12 (omessa considerazione delle osservazioni della parte), la contraddittorietà della motivazione e l’infondatezza della ripresa fiscale, poichè i costi in questione – relativi a servizi direzionali e di coordinamento in materia di direzione dei servizi aeroportuali, gestione ed organizzazione del personale, tenuta della contabilità paghe, amministrazione e finanza, reportistica, budgeting e risk management, gestione dei servizi informativi – erano adeguatamente determinati sulla base del contratto di Service Agreement e dei prospetti allegati alle fatture, e rispondevano al vantaggio delle economie di scala ottenibili all’interno del gruppo.

La C.T.P. di Varese accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento, in quanto “privo di adeguato supporto probatorio”, a fronte della “copiosa documentazione prodotta dalla società ricorrente, tale da consentire la puntuale verifica e la completa disamina delle tesi affermate nel ricorso”.

La C.T.R. della Lombardia confermava la decisione, condividendone le motivazioni, e rilevava l’opportunità di un maggiore approfondimento istruttorio, coordinato anche con verifiche presso la capogruppo.

Per la cassazione della sentenza d’appello n. 83/5/08 del 24/10/2008 l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso, proposto ricorso incidentale condizionato articolato su due censure e depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria deduce la “violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui la sentenza afferma “che l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare la documentazione della Società capo-gruppo onde rinvenire elementi di prova a fondamento della ripresa”, valendo al contrario “il principio di diritto secondo il quale l’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la deducibilità dei costi infragruppo grava sulla società contribuente”.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi dei giudici d’appello, che solo ad colorandum hanno espresso un semplice “parere che forse sarebbe stato conveniente un intervento coordinato con altri Uffici… al fine di raccogliere possibili elementi probanti, se esistenti, in base ai quali corroborare i rilievi alla base dell’accertamento”, senza tuttavia fondare la decisione sul riparto dell’onere probatorio.

2. Con il secondo mezzo si lamenta la “insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto, sul tema controverso del requisito dell’inerenza dei costi, la C.T.R. si sarebbe limitata a ritenere l’inidoneità dei motivi d’appello ad “invalidare quanto stabilito dai Giudici di prime cure, anche alla luce della validità di quanto asserito dalla ricorrente al fine di chiarire i complessi rapporti di gruppo tra società controllante e società controllata”, aggiungendo solo che “non bisogna dimenticare che detti rapporti hanno il fine di ripartire e razionalizzare le spese nell’ottica di un risparmio necessario ai fini della concorrenza”.

2.1. Il motivo è fondato, stante l’estrema genericità del rinvio alle argomentazioni dei giudici di primo grado, alle deduzioni della contribuente ed alle generali dinamiche dei rapporti infragruppo, senza alcun riferimento concreto e specifico agli elementi in base ai quali è stata ritenuta esistente l’inerenza dei costi in contestazione. Di qui l’assoluta insufficienza della motivazione adottata.

2.2. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ammette che la motivazione di una sentenza sia redatta per relationem rispetto ad un’altra, a condizione che i contenuti mutuati diventino oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. s.u., n. 14814/08 e n. 642/15).

2.3. In particolare una simile sentenza pronunciata in sede di gravame può ritenersi valida a condizione che il giudice d’appello, nel fare proprie le argomentazioni del giudice di prime cure, esprima – sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia, in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. 5, nn. 4780/16, 6326/16; v. Cass. s.u. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. 5, nn. 16612/15, 15664/14, 10741/14, 10491/14, 5979/14, 12664/12, 7347/12, 7477/11, n. 3367/11, 979/09, 13937/02), potendo risultare addirittura nulla, per radicale carenza della motivazione – sub specie di motivazione apparente – allorquando la laconicità della motivazione adottata non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermata condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, con adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. 5, nn. 6326/16, 3320/16, 25623/15, 16602/15, 9967/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02).

3. Analogamente, il terzo motivo censura la “omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, con riguardo al requisito della certezza dei costi infragruppo per i servizi resi dalla holding alla società contribuente.

3.1. Anche questa censura è fondata, per le stesse considerazioni sopra svolte, non rinvenendosi nella motivazione della sentenza impugnata alcun passaggio esplicativo sul punto in contestazione.

4. Vanno infine dichiarati inammissibili i motivi del ricorso incidentale condizionato, incentrati su un preteso vizio di nullità della sentenza di secondo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per “omessa pronuncia” sulle eccezioni di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento.

4.1. Le suddette eccezioni risultavano in realtà assorbite dalla decisione di secondo grado totalmente favorevole al contribuente, dalla quale era derivato l’annullamento dell’atto impositivo.

Costituisce invero ius receptum di questa Corte che “il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovvero deve fondarsi sulla soccombenza, con la conseguenza che esso deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa, anche con riguardo alle questioni non decise dalla sentenza impugnata perchè ritenute assorbite” (Cass. n. 10848/06); tali questioni, infatti, “in caso di accoglimento del ricorso principale possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Cass. s.u. n. 14382/02).

5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per una più compiuta motivazione sulle questioni controverse, oltre che per la regolazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale nonchè i motivi del ricorso incidentale; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia, che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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