Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16423 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. III, 27/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.P., N.N., Z.S.

(OMISSIS), N.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato DI

MATTIA SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avvocato PEROCCO

GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.L. (OMISSIS), N.G.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G.

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA,

rappresentati e difesi dagli avvocati GARBIN LIVIO, BIASIBETTI MARISA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2128/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 29/11/2004, depositata il 19/12/2004,

R.G.N. 205/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega dell’Avvocato GIOVANNI

PEROCCO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA per delega dell’Avvocato

LIVIO GARBIN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata del 20 aprile 1974 N.O. e i figli S. e L. si obbligavano a condurre in comunione i loro tre fondi rustici, per un totale di 68 ettari, riconosciuti tutti di esclusiva proprietà del padre, con amministrazione riservata a quest’ultimo e con suddivisione in tre parti uguali delle spese e dei ricavi.

I figli P. e G.B., che non partecipavano alla conduzione, sottoscrivevano l’atto.

Morto il padre nel (OMISSIS), si aggiungeva al sodalizio G. B. che apportava un suo fondo.

Alla, morte di S. ((OMISSIS)), gli eredi M., N. e N.P. e la vedova Z.S. convenivano in giudizio L. e N.G.B., assumendo che S. aveva sempre provveduto alle necessità di tutti i fondi e che in base al rendiconto i due fratelli erano debitori del loro dante causa.

Il Tribunale di Padova – ritenendo che l’azione doveva essere qualificata come actio mandati contraria, e negando che potesse esistere tra i fratelli una società di fatto, in assenza della forma scritta del conferimento dei terreni, condannava N.L. al pagamento di Euro 43.767,29 e N.G.B. al pagamento di Euro 29.127.42.

Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2003 L. e N.G.B. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 12435/2002, contestando che l’azione potesse essere qualificata come actio mandati contraria, non avendo essi mai conferito alcun incarico al fratello di gestire la loro proprietà; sostenevano quindi che il Tribunale aveva travisato i presupposti di fatto; che non esisteva nessun sodalizio; che ogni pendenza collegata alla scrittura del 20 aprile 1974 era stata risolta con scrittura del 23 gennaio 1989; che il Tribunale aveva pronunciato ultra petita condannandoli a pagare una somma persino superiore a quella chiesta dagli attori. Si dolevano inoltre della carenza di motivazione e dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie nonchè della condanna alle spese.

Si costituivano gli attori di primo grado, chiedendo la conferma dell’appellata sentenza.

La Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto da L. e N.G.B. avverso la sentenza del Tribunale di Padova ed in riforma della stessa, respingeva la domanda di rimborso delle spese di gestione degli appellati, fondata sulla base di un dedotto rapporto di mandato, o di società di fatto o di negotiorum gestio; condannava gli appellati Z.S., N.P., N.M. e N.N., in solido, al pagamento delle spese di lite.

Propongono ricorso per cassazione Z.S., P., M. e N.N. con tre motivi.

Resistono con controricorso L. e N.G.B. che presentano memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la corte ha affermato che si deve escludere l’esistenza di un mandato tacito a N.S., in quanto il padre N.O. era unico amministratore in forza della scrittura 20.04.1974.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1722 c.c..

I due motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha negato l’esistenza del mandato in capo a S. perchè l’unico amministratore riconosciuto in forza del sopra citato accordo del 1974 era il padre O.. La Corte sarebbe così incorsa in un evidente errore logico per non aver considerato che il periodo di riferimento per la valutazione dell’esistenza/conferimento o meno del mandato allo stesso S. era quello successivo alla morte di O..

Secondo questa tesi quindi l’esistenza del mandato in capo al solo O., in forza della scrittura del 1974, non costituiva un valido motivo per escludere il conferimento del mandato al figlio S., visto che detto conferimento si riferiva ad un periodo diverso.

Ad avviso di parte ricorrente inoltre la Corte d’Appello ha errato perchè il mandato dell’ O. era comunque venuto meno, con la sua morte avvenuta il 30 luglio 1988, in forza dell’art. 1722 e quindi non poteva interferire con il rilascio/modifica del mandato al figlio S. da parte dei fratelli.

I motivi sono infondati.

Con accertamento di fatto e con ragionamento convincente ed immune da vizi logici o giuridici l’impugnata sentenza nega infatti che S. abbia proseguito nella stessa opera del padre ed afferma che la prova dell’esistenza di un accordo modificativo deve essere fornita dal mandatario il quale assume essere stato concluso un nuovo contratto di mandato. Nè l’esistenza del mandato può trarsi per presunzione dalla sola circostanza che N.S. gestì gli acquisti dei fratelli. Manca infatti la prova che al termine di ogni anno egli abbia reso il rendiconto ai suoi fratelli.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere considerato e valutato gli elementi probatori offerti dalla istruttoria orale e documentale circa la prova del mandato art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1703, 2727 e 2729 c.c..

Lamenta parte ricorrente che la Corte d’appello non ha nè menzionato nè valutato una pluralità di fatti accertati e provati che rappresentavano invece l’essenza del contenuto del mandato conferito a S. e ne erano insieme la prova dell’esistenza. In specie, proseguono i ricorrenti, la Corte non ha considerato i fatti emersi per cui l’attività di S. abbracciava la coltivazione vera e propria dei fondi e le attività connesse, nonchè la gestione dei pagamenti che non si riduceva ad una semplice attività materiale.

La Corte ha pure errato, ad avviso dei ricorrenti, nella interpretazione ed applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni laddove non ha considerato e valutato che tutti gli atti compiuti da S. per i fratelli, nel corso di quasi quattro anni avevano le caratteristiche delle presunzioni gravi, precise e concordanti e quindi assumevano la veste di prova del mandato allo stesso S. di compiere quegli atti.

Il motivo non può essere accolto perchè interamente incentrato su circostanze di fatto. I vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non possono infatti consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).

Nè la motivazione dell’impugnata sentenza presenta elementi di contraddittorietà o vizi logico – giuridici.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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