Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16423 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A.-, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., R.M., C.A., RU.

M., S.P., B.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

AURICCHIO FEDERICA, rappresentati e difesi dagli avvocati FANARA

CRISTINA, SACCO MARIA ANTONIETTA, CANNIZZARO GIUSEPPA, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 897/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2007 R.G.N. 1110/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega GAETANO GRANOZZI;

udito l’avvocato SACCO MARIA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato CANNIZZARO GIUSEPPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilita’ per il

conciliato, rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17-3-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta, tra gli altri, da Ru.

M., S.P., B.G., C. S., R.M. e C.A., nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con la societa’, con la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato e con la condanna della societa’ al risarcimento dei danni e all’adeguamento della posizione contributiva.

I lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La societa’ si costituiva resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 9-1-2007, accoglieva l’appello e dichiarava la conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, in particolare per il B. dal 5-10-2000, e condannava la societa’ al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado (23-12-2003), fino a quella della riassunzione, oltre rivalutazione e interessi, “detratto l’aliunde perceptum nella misura di cui agli atti notori prodotti dai ricorrenti”.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con sette motivi, corredati dai relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c. applicabile nella fattispecie ratione temporis.

La Ru., il S., il B., il C.S., la R. e il C.A. hanno resistito con controricorso.

Infine sono stati depositati verbali di conciliazione in sede sindacale conclusi per la Ru. in data (OMISSIS), per il S. in data (OMISSIS), per il C.S. in data (OMISSIS), per la R. in data (OMISSIS), per il C. A. in data (OMISSIS).

Il B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della Ru., del S., del C.S., della R. e del C. A..

Dai rispettivi verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale. Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto diletto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341) di cassazione tra le parti.

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese tra la societa’ e i detti lavoratori.

Esaminando, quindi, il ricorso in particolare nei confronti del solo B., con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, e con il secondo motivo la societa’ lamenta altresi’ contraddittorieta’ della motivazione al riguardo.

Le censure risultano infondate.

Sul punto la Corte d’Appello di Catania, nel riformare la sentenza di primo grado, ha affermato in sostanza che “il lungo intervallo di tempo esprime l’inerzia soltanto ove sussistano circostanze univoche” e che “la risoluzione postula una chiara volonta’ del lavoratore che non esperisca l’azione nella consapevolezza della posizione soggettiva rinunciata” (ipotesi che non ricorrono nella fattispecie).

Tale decisione risulta congruamente motivata e conforme al principio piu’ volte affermato da questa Corte, che va qui nuovamente enunciato, secondo cui “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni, rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935. Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621). Peraltro, come pure e’ stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 lamenta che la Corte d’Appello “ha erroneamente affermato che il potere riconosciuto ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge sarebbe soggetto a pretesi limiti temporali”.

Con il quarto motivo la ricorrente in sostanza nega che un tale limite possa ricavarsi dall’accordo aziendale (OMISSIS) e dai successivi accordi attuativi, dei quali sostiene la natura meramente ricognitiva, e con il quinto motivo la societa’ lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione al riguardo.

Il quarto e il quinto motivo risultano infondati e tanto basta per confermare la nullita’ del termine apposto al contratto de quo (stipulato per il periodo 5-10-2000 – 31-1-2001, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. (OMISSIS) e succ.) risultando superfluo l’esame del terzo motivo.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, dopo aver esaminato il resto degli accordi collettivi intercorsi in materia, ha attribuito rilievo decisivo in particolare alla considerazione che: “con gli accordi attuativi sono stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assumere a tempo determinato (non stabiliti invece nell’accordo originario del (OMISSIS)) non trattandosi soltanto di mere prese d’atto. Ne deriva che superato il termine del 30 aprile 1998”, la societa’ “non aveva piu’ il potere derivante dal richiamato accordo collettivo” in virtu’ della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – e’ sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullita’ de termine apposto al contratto de quo (stipulato “per esigenze eccezionali” in data successiva al 30-4-1998).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 dei potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato. (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998. per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1″ (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Parimenti, poi, vanno respinti il sesto e il settimo motivo con i quali la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha condannato la societa’ al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso di primo grado, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte di Appello, ha fissato il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni “maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (23-12-2003) fino a quella della riassunzione…”, rilevando che “nel caso di specie puo’ senz’altro qualificarsi come atto di messa in mora da parte del singolo lavoratore l’atto di notifica del ricorso” “con il quale ciascun lavoratore si e’ dichiarato disponibile a rendere la prestazione lavorativa che aveva reso fino alla disdetta intimatagli, seppur illegittimamente dalle Poste, cosi rivelando di avere interesse alla continuita’ del rapporto e alla retribuzione”.

Tale accertamento, prettamente di fatto ed inerente la interpretazione della domanda, riservato al giudice del merito, e’ stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale in conformita’ con l’indirizzo piu’ volte dettato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 13-4-2007 n. 8903) e risulta altresi’ congruamente motivato.

Del resto la censura della societa’ appare del tutto generica in quanto la ricorrente neppure riporta il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, nella parte relativa, che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato un atto di messa in mora.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti del B. e la societa’ va condannata al pagamento delle spese in suo favore.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso nei confronti del B. e condanna la ricorrente al pagamento in suo favore delle spese, liquidate in Euro 46,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri resistenti e compensa le spese tra la societa’ e gli stessi.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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