Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16423 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 37779-2019 proposto da:

A.Z., elettivamente domiciliato presso l’avv. CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE FIRENZE SEZIONE PERUGIA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 439/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- A.Z. è cittadino (OMISSIS). Dalla lettura della sentenza impugnata si deduce che è fuggito dal (OMISSIS) in quanto aveva intessuto una relazione con una ragazza di ceto diverso, la cui famiglia avversava il fidanzamento e faceva pressioni minacciose per interromperlo; prima di arrivare in Italia il ricorrente sarebbe stato in Libia.

2.- Impugna una decisione della corte di appello che, non credendo al suo racconto, ha escluso la protezione internazionale, nonchè quella di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per difetto di un clima di conflitto armato generalizzato in (OMISSIS), ed ha rigettato la richiesta di protezione umanitaria in difetto di una qualche allegazione significativa a tal fine.

3.- A.Z. ricorre con due motivi. V’è costituzione tardiva del Ministero che non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5.- il ricorso difetta del tutto della esposizione del fatto, che non si può evincere neanche dalla esposizione dei motivi.

Dunque non rispetta il requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22375 del 2019.

6- Ad ogni modo, i motivi sono entrambi inammissibili: non censurano la ratio della decisione impugnata, ma si limitano ad astratte descrizioni degli istituti implicati dalla decisione.

Il primo, attiene, infatti, alla credibilità del racconto e contiene esposizione delle regole astratte di valutazione senza censure specifiche alla ratio decidendi; il secondo, ugualmente attiene alla valutazione del paese di origine, e limita ad esporre le regole di tale valutazione senza contestare la ratio decidendi.

PQM

La Corte dichiara inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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