Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16422 del 28/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16422 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARRONE William (MRR WLM 32B15 A101A) e FLAMMIA Giovanni (FLM GNN
41D20 D798T), rappresentati e difesi, per procura a margine del
ricorso, dall’Avvocato Luisa Marrone, elettivamente domiciliati in
Roma, via Dante de Blasi n. 98, sc. A, int. 7, presso Pasquale
Marrone;
–
ricorrente
–
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
–
intimato
–
per la correzione di errore materiale nell’ordinanza della Corte
di cassazione n. 18222 del 2009, depositata in data 11 agosto
2009.
39,13
Data pubblicazione: 28/06/2013
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 dal consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Antonietta Carestia.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione ai
con sentenza depositata in data 11 agosto 2009, n. 18222, in accoglimento del ricorso presentato da Marrone William e Flammia Giovanni nei confronti del Ministero della giustizia, ha cassato, in
relazione alle censure accolte, l’impugnato decreto della Corte
d’appello di Roma e, decidendo nel merito, ha condannato “la PCDM
al pagamento della somma di euro 3500,00 in favore di ciascuno
dei ricorrenti (_)»;
che ricorrono per correzione di errore materiale Marrone William e Flammia Giovanni, lamentando che la Corte di cassazione abbia emesso la statuizione di condanna nei confronti non
dell’intimato Ministero della giustizia, ma della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
che è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente
• proposta di decisione:
«[_] Risulta dalla intestazione della stessa sentenza n. 18222
del 2009 che il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero della giustizia; e del resto, posto che la domanda di equa
riparazione era relativa ad un giudizio civile, legittimato passi2
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cassazione,
vo nel giudizio di merito e nel giudizio di legittimità altri non
poteva essere che il Ministero della giustizia. La indicazione
contenuta sia nella parte motiva (pag. 5, riga 21) che nel dispositivo della sentenza n. 18222 del 2009 deve quindi essere riferita a mero errore materiale, suscettibile di essere corretto nei
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla sentenza
n. 18222 del 2009 di questa Corte le seguenti correzioni: a pag.
5, dove è scritto “la condanna della PCDM” deve intendersi “la
condanna del Ministero della giustizia”; nel dispositivo, ove è
scritto “condanna la PCDM” deve intendersi “condanna il Ministero
della giustizia”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale
del resto non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, in accoglimento della proposta istanza, dispone
che nella sentenza n. 18222 del 2009 di questa Corte siano apportate le seguenti correzioni: a pag. 5, dove è scritto “la condanna
della PCDM” deve intendersi “la condanna del Ministero della giustizia”; nel dispositivo, ove è scritto “condanna la PCDM” deve
intendersi “condanna il Ministero della giustizia”»;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale
e dispone che nella sentenza n. 18222 del 2009 di questa Corte
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sensi richiesti dai ricorrenti.
siano apportate le seguenti correzioni: a pag. 5, dove è scritto
“la condanna della PCDM” deve intendersi “la condanna del Ministero della giustizia”; nel dispositivo, ove è scritto “condanna la
PCDM” deve intendersi “condanna il Ministero della giustizia”»;
dispone altresì che le dette correzioni vengano annotate
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24
aprile 2013.
Il Presidente
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2 ——————————-8 GIU.
Roma , …………
sull’originale della indicata sentenza