Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16422 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 37674-2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato presso l’avv. ALESSANDRO

PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- D.D. è cittadino del (OMISSIS). Secondo il suo racconto, alla morte del padre ha ereditato un terreno coltivato a mango e cereali, che ha preso a sfruttare insieme alla madre, fino a che invece il vicino ha rivendicato per sè la proprietà e, pur di impossessarsene, ha minacciato di morte il ricorrente, che così ha deciso di fuggire all’estero.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Torino, in gran parte conforme a quella di primo grado, che esclude si possano ravvisare nella vicenda del ricorrente gli estremi della persecuzione di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14 e nega che siano stati allegati elementi sufficienti per riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

D. ricorre con tre motivi. V’è costituzione tardiva del Ministero che non formula difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La censura è nel fatto che il giudice di merito ha ritenuto, dunque dando un certo credito al racconto, che la persecuzione subita dal ricorrente è di carattere privato, o meglio, non consiste in alcuna di quelle da cui l’art. 14 citato garantisce protezione (pena di morte, condanna ingiusta, tortura). Secondo il ricorrente questa tesi sarebbe errata, in quanto la norma va intesa nel senso che anche minacce provenienti da privati sono rilevanti quando lo Stato non è in grado di fornire protezione.

Il motivo è infondato.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (Cass. 9043/2019; Cass. 23281/2020; Cass. 24214/2020).

Ciò premesso, il ricorrente non ha addotto, tantomeno dimostrato, di avere inutilmente chiesto protezione allo Sato, che è condizione perchè la minaccia proveniente da un privato, possa rilevare ai fini della tutela.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La tesi del ricorrente è che la Corte di Appello ha escluso che in (OMISSIS) vi sia un conflitto armato generalizzato, ma senza indicare le fonti della sua conoscenza, anzi, riferendosi ad un impreciso report del sito (OMISSIS) della Farnesina, fonte insufficiente a fornire quel tipo di informazioni.

Il motivo è fondato.

E’ principio affermato da questa Corte che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. 19/2020).

La corte di appello ha disatteso questo criterio, riferendosi proprio al suddetto sito per avere notizie sulla situazione del paese di origine.

7.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, quanto alla protezione umanitaria.

Poichè si tratta di una protezione residuale, che va valutata in caso di mancata concessione della protezione internazionale, in alcuna delle sue forme, se quest’ultima è concessa, quella umanitaria non viene in considerazione, e dunque l’accoglimento del motivo sulla protezione internazionale, rende assorbito l’esame di quella umanitaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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