Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16422 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 23/11/2015, dep. 05/08/2016), n.16422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15776-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASEIFICIO D.M. DI M.L. & C. SNC in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

FERRIGNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

contro

G.V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2009 della COMM.TRIB.REG. della Puglia,

depositata il 10/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta al ricorso

e insiste per l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che ha chiesto il

rigetto, alle ore 12,36 l’avvocato deposita “note di udienza”;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza della C.T.R. della Puglia n. 105/14/09 del 10.7.2008, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui la C.T.P. di Bari aveva accolto il ricorso proposto dal “CASEIFICIO D.M. di M.L. & C. s.n.c.” contro l’atto di contestazione di sanzioni ex D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11 e art. 5, comma 5, ritenendo, in particolare, che le richieste di rimborso IVA presentate dalla società nei primi tre trimestri dell’anno 2005, per importi assai rilevanti, non avevano valore dichiarativo ed erano state seguite, sia pure dopo l’avvio di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, da una dichiarazione annuale “Unico 2006” recante eccedenze di imposta di importo significativamente inferiore, non potendosi perciò ritenere integrata la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, diretta a sanzionare l’illecito del contribuente che, solo dopo la presentazione della dichiarazione, ed in difformità da essa, richieda un rimborso non dovuto, o in misura eccedente il dovuto.

Nel confermare la statuizione di prime cure, il giudice d’appello ha sottolineato che la società, “avendo deciso di non dare corso alla procedura attivata”, e “forse in fase di un ravvedimento, non ha chiesto più di percepire somme indebite e di commettere illecito”, senza perciò mai percepire i maggiori rimborsi Iva inizialmente richiesti; inoltre, ha ribadito che “solo la dichiarazione annuale alla quale è seguito il rimborso ha assunto valore dichiarativo, essendo le istanze trimestrali di fatto assorbite, almeno nella loro funzione di richieste di rimborso, da questa”, allegando a comprova di siffatta conclusione la sequenza cronologica stabilita dalla norma (presentazione della dichiarazione dei redditi formulazione delle richieste di rimborso illegittime – accertamento di conformità delle seconde rispetto alla prima – applicazione della sanzione).

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2. Il corrispondente quesito di diritto recita: “Dica la Suprema Corte se la c.t.r., nella fattispecie concreta in cui l’Ufficio ha emanato atto di contestazione con il quale ha sanzionato ex D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, l’omessa risposta al questionario ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, per Euro 258,00, nonchè, ex D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, la discordanza dei dati dichiarati nel Mod. unico 2006 rispetto a quelli esposti nelle richieste di rimborso (per Euro 244.909,00 pari alla differenza tra il credito richiesto e quello spettante), abbia violato il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, del allorchè ha affermato il seguente errato principio di diritto: “solo la dichiarazione annuale (Unico 2006), alla quale è seguito il rimborso ha assunto il valore dichiarativo, essendo le istanze trimestrali di fatto assorbite almeno nella loro funzione di richieste di rimborso da questa, per cui al caso di specie è inapplicabile la sanzione ex D.Lgs. n. 471/97, art. 5, comma 5”; laddove il corretto principio che la c.t.r. avrebbe dovuto applicare alla suddetta fattispecie è il seguente: “la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5 si applica alla richiesta di rimborso effettuata in difformità della dichiarazione indipendentemente dalla cronologia della presentazione della dichiarazione e della richiesta di rimborso”.

3. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in difetto di prova del perfezionamento della sua notifica a parte ricorrente, risultandone dagli atti solo la sua spedizione, in data 12.7.2010.

4. Nel merito, il motivo è fondato ed il ricorso merita accoglimento.

5. Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, dispone – nella versione vigente ratione temporis – che “chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante”.

6. Nella fattispecie in esame, lo stesso giudice d’appello dà atto che la contribuente aveva dapprima presentato istanze di rimborso IVA in data 18 aprile, 29 luglio e 31 ottobre del 2005 e poi, a seguito della richiesta di documentazione formulata dall’Agenzia delle entrate con note di settembre ed ottobre 2005, si era limitata a produrre la documentazione afferente il primo trimestre, “probabilmente essendo nella impossibilità di dimostrare il suo diritto al rimborso”, risolvendosi poi ad indicare nella dichiarazione annuale Unico 2006 “somme di gran lunga inferiori”, abbandonando le originarie istanze di rimborso.

7. Questa Corte in proposito ha già avuto occasione di rilevare: a) che la condotta sanzionata dalla suddetta disposizione normativa, consistente nella richiesta di rimborso d’imposta non dovuta o eccedente il dovuto, integra una violazione di pericolo (bastando la mera richiesta in sè, e non occorrendo la percezione del rimborso), con la conseguenza che essa non può essere considerata meramente formale e non sanzionabile ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, in quanto la presentazione di simile richiesta in dichiarazione è astrattamente idonea a determinare, in caso di accoglimento, un debito di imposta” (Cass. ord. n. 13888 del 2013); b) che “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione della responsabilità del contribuente per aver chiesto un rimborso IVA in misura eccedente il dovuto, per difformità dalla dichiarazione, non è richiesto l’accertamento di un intento fraudolento, in quanto il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, configura l’illecito tributario senza richiedere il dolo specifico, e il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, applicando alla materia fiscale il principio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3 ritiene sufficiente, ai fini della punibilità, l’elemento psicologico della colpa, peraltro presunta a carico di colui che abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere l’atto vietato” (Cass. n. 4171 del 2009; n. 14030 e n. 14042 del 2012; n. 11639 del 2013); c) che, alla luce dei richiamati principi, merita di essere cassata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che abbia ritenuto sufficiente, per escludere la punibilità, una rettifica della dichiarazione difforme presentata un mese dopo l’istanza di rimborso (Cass. n. 3098 del 2014).

9. Alla luce di quanto precede, non può essere condiviso l’assunto del giudice d’appello per cui la norma in questione si limiterebbe a punire solo le condotte rispondenti alla seguente “sequenza temporale: 1. presentazione della dichiarazione dei redditi; 2. formulazione delle richieste di rimborso illegittime; 3. accertamento di conformità delle seconde rispetto alla prima; 4. eventuale applicazione della sanzione”, tanto più che, nel caso di specie, il presunto “ravvedimento” della contribuente sarebbe scattato solo a seguito di una richiesta di documenti giustificativi che essa non era in grado di fornire a supporto della consistente richiesta di rimborso presentata. Nè assume rilievo decisivo il fatto che la richiesta di rimborso fosse stata presentata con le dichiarazioni IVA trimestrali, piuttosto che con quella annuale.

10. La sentenza va dunque cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nei termini indicati in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre le peculiarità della vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il controricorso, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta per quanto di ragione l’originario ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.260,00 oltre spese prenotate a debito, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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