Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16421 del 28/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16421 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAPIENZA Giuseppe (SPN GPP 50T11 C351J), rappresentato e difeso,
per procura a margine del ricorso, dall’Avvocato Dario Sammartino,
elettivamente domiciliato in Roma, via Palestro n. 78, presso lo
studio dell’Avvocato Sebastiano Verga;
–
ricorrente
–
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore;
– intimato
–
per la correzione di errore materiale nell’ordinanza della Corte
di cassazione n. 15345 del 2012, depositata in data 14 settembre
2012.
3919-
Data pubblicazione: 28/06/2013
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 dal consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Antonietta Carestia.
Ritenuto
che, definendo un giudizio di equa riparazione ai
con sentenza depositata in data 14 settembre 2012, n. 15435, in
accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso proposto da Sapienza Giuseppe nei confronti del Ministero dell’economia
e delle finanze, ha cassato l’impugnato decreto della Corte
d’appello di Palermo e, decidendo nel merito, ha condannato “il
Ministero della giustizia a corrispondere, a titolo di equa riparazione, al ricorrente la somma di euro 9.500 (…)»;
che ricorre per correzione di errore materiale Sapienza Giuseppe lamentando che la Corte di cassazione abbia emesso la statuizione di condanna nei confronti non dell’intimato Ministero
dell’economia e delle finanze, ma del Ministero della giustizia
che è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente
proposta di decisione:
«[m] Risulta dalla intestazione della stessa sentenza n. 30214
del 2011 che il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha resistito al ricorso
stesso.
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sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cassazione,
La indicazione contenuta nel dispositivo della sentenza n.
15435 del 2012 deve quindi essere riferita a mero errore materiale, suscettibile di essere corretto nei sensi richiesti dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
n. 15435 del 2012 di questa Corte la seguente correzione: nel dispositivo, ove è scritto “condanna il Ministero della giustizia”
deve intendersi “condanna il Ministero dell’economia e delle finanze”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale
del resto non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, in accoglimento della proposta istanza, alla
sentenza n. 15435 del 2012 di questa Corte deve essere apportata
la seguente correzione: nel dispositivo, ove è scritto “condanna
il Ministero della giustizia” deve intendersi “condanna il Ministero dell’economia e delle finanze”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale
e dispone che nel dispositivo della sentenza n. 15435 del 2012 di
questa Corte, ove è scritto “condanna il Ministero della giustizia” deve intendersi “condanna il Ministero dell’economia e delle
finanze”; dispone altresì che la detta correzione venga annotata
sull’originale della indicata sentenza
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consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla sentenza
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24
aprile 2013.
Il Presidente
Dott. Umb rto Goldoni
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