Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16421 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 37519-2019 proposto da:

S.M.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE

1. S.H. è cittadino (OMISSIS).

Ha agito in giudizio dopo che la Commissione territoriale ha rigettato le sue richieste di protezione internazionale ed umanitaria; in primo grado ha avuto ulteriore rigetto, ed ha proposto appello. In secondo grado, nominato il relatore, il Presidente, attesa la mancata comparizione delle parti per due consecutive udienze, ha disposto con ordinanza l’estinzione del procedimento.

2.- S. ricorre con un solo motivo volto a far valere la nullità del provvedimento di estinzione. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si fa valere violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c..

La tesi del ricorrente è che l’ordinanza di estinzione del procedimento ha forma di sentenza ed è soggetta ai requisiti formali di quest’ultima, compresa la sottoscrizione di entrambi, relatore e presidente. Nella fattispecie, invece, solo quest’ultimo ha sottoscritto, con conseguente nullità dell’atto.

Il motivo è fondato.

Infatti, a seguito della modifica – ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 55 – dell’art. 350 c.p.c., con la soppressione della figura dell’istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’estinzione del gravame, nonchè dell’abrogazione – ad opera dell’art. 89 stessa legge (come modificato dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, art. 3 conv. in L. 6 dicembre 1994, n. 673) – dell’art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell’istruttore dichiarative dell’inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell’appello, deve ritenersi che l’adozione di siffatti provvedimenti spetti senz’altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell’art. 350 c.p.c., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 74 che ha ulteriormente modificato l’art. 350 c.p.c.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell’art. 279 c.p.c., n. 2; con l’ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorchè tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l’ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all’art. 132 c.p.c. e, in particolare, sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) (Cass. 12537/2003).

Non risulta, per contro, che il Presidente fosse altresì relatore, con la conseguenza che l’ordinanza, emessa in luogo di una sentenza, andava sottoscritta sia dal relatore estensore che dal Presidente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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