Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16420 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16420 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE RIGO s.p.a. (00240790253), in persona del legale rappresentante
pro tempore

(già CHARME LUNETTES s.p.a.), rappresentata e difesa

per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Luca Dalle Mule e
Francesco Pirocchi, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria
n. 280, presso lo studio del secondo;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

intimato

per la correzione di errore materiale nella sentenza della Corte
di cassazione n. 30214 del 2011, depositata in data 30 dicembre
2011.

3ctAA

Data pubblicazione: 28/06/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consi-

glio del 24 aprile 2013 dal consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza dell’Avvocato Francesco Pirocchi e del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore

Generale,

Dott.ssa Antonietta Carestia.

sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cassazione,
con sentenza depositata in data 30 dicembre 2011, n. 30214, in
accoglimento del ricorso proposto dalla DE RIGO s.p.a. (già CHARME
LUNETTES s.p.a) nei confronti del Ministero della giustizia, ha
cassato, in relazione alle censure accolte, l’impugnato decreto
della Corte d’appello di Trento e, decidendo nel merito, ha condannato “il Ministero dell’economia al pagamento in favore della
ricorrente società De Rigo s.p.a. dell’equo indennizzo in 8.250
(-)»;
che ricorre per correzione di errore materiale la De Rigo
s.p.a. (già Charme Lunettes s.p.a.) lamentando che la Corte di
cassazione abbia emesso la statuizione di condanna nei confronti
non dell’intimato Ministero della giustizia, ma del Ministero
dell’economia;
che è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente

proposta di decisione:
«(…] Risulta dalla intestazione della stessa sentenza n. 30214
del 2011 che il ricorso è stato proposto nei confronti del Mini2

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Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione ai

stero della giustizia; e del resto, posto che la domanda di equa
riparazione era relativa ad un giudizio civile, legittimato passivo nel giudizio di merito e nel giudizio di legittimità altri non
poteva essere che il Ministero della giustizia, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale. La indicazione contenuta nel di-

ferita a mero errore materiale, suscettibile di essere corretto
nei sensi richiesti dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla sentenza
n. 30214 del 2011 di questa Corte la seguente correzione: nel dispositivo, ove è scritto “condanna il Ministero dell’economia” deve intendersi “condanna il Ministero della giustizia” (_)»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale
del resto non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, in accoglimento della proposta istanza, nel dispositivo della sentenza n. 30214 del 2011, ove è scritto “condanna il Ministero dell’economia” deve intendersi “condanna il Ministero della giustizia”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale
e dispone che nel dispositivo della sentenza n. 30214 del 2011,
ove è scritto “condanna il Ministero dell’economia” deve intendersi “condanna il Ministero della giustizia”; dispone altresì che la
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spositivo della sentenza n. 30214 del 2011 deve quindi essere ri-

detta correzione venga annotata sull’originale della indicata sentenza
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24
aprile 2013.

Dott. Umb rto Goldoni
A:LiA,0 im.
,

Il Funzionario Giudiziario
foio ALARICO

DEPOWATONCANCEUJERIA
Roma,

2, 8 6111.2013-

Il Presidente

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