Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16420 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36232-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5904/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l.- M.R. è cittadino del (OMISSIS). Solo dalla lettura della sentenza è dato capire le ragioni della sua emigrazione: avendo la gestione di una farmacia avrebbe venduto un farmaco letale ad un cliente, morto dopo averlo assunto, situazione dalla quale il ricorrente non aveva altra via di uscita che l’espatrio.

2.- Impugna una sentenza della Corte di Appello di Roma, che conferma quella di primo grado, con cui si afferma la natura meramente privata della vicenda e dunque si esclude la protezione internazionale, e si ritiene non sussistere in (OMISSIS) una situazione di conflitto armato; quanto alla protezione umanitaria la corte ritiene che i suoi presupposti coincidano in un certo senso con quelli previsti per la protezione sussidiaria (p.3).

3.- M.R. ricorre con quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il ricorso difetta della esposizione del fatto storico, e tuttavia, il fatto non è rilevante in relazione ad alcuni motivi, potendosi superare quindi la carenza: cosi è per i motivi che denunciano violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Inoltre, può comunque ricostruirsi dall’esame dei motivi.

5. I primi due motivi denunciano, per l’appunto, violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 ed omesso esame di un fatto rilevante, il terzo denuncia omessa motivazione come conseguenza dei primi due.

La tesi è che un giudizio sulla situazione del paese di origine può essere fornito solo affidandosi a fonti di conoscenza aggiornate ed affidabili, che vanno dunque citate, laddove invece la sentenza impugnata non fa alcun riferimento alle fonti della sua conoscenza, limitandosi a negare apoditticamente una situazione di conflitto armato in (OMISSIS).

E’ regola posta da questa corte che il giudice di merito debba indicare le fonti da cui ha tratto conoscenza della situazione del paese di origine, e deve indicarne di attendibili ed aggiornate (Cass. 8819/ 2020).

La Corte di merito ha dunque disatteso questa regola.

6.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 186 del 1998, art. 5 e contesta il criterio che la corte di merito ha utilizzato per decidere in ordine alla protezione umanitaria.

Il motivo è assorbito.

La protezione umanitaria infatti è subordinata al mancato riconoscimento della protezione internazionale, così che il giudice di rinvio dovrà decidere su quella all’esito della valutazione di quest’ultima.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo, secondo e terzo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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