Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16420 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 23/11/2015, dep. 05/08/2016), n.16420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15298-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Z.T.M.;
– intimato –
e da:
Z.T.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL
DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 39/2009 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,
depositata il 20/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2015 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 8.1.2007 Z.T.M., nella sua veste di accomandante della s.a.s. Marcondino era notificata una cartella di pagamento conseguente ad un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
L’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che il pregresso avviso di accertamento non era stato ritualmente notificato e che l’accomandante non rispondeva dei debiti tributari della società, era respinto dalla CTR Lombardia con la sentenza qui impugnata in considerazione “dell’ampia e motivata sentenza emessa dai giudici di prime cure”, che non meritava censura alcuna e che andava dunque confermata non essendo emersi nuovi determinanti elementi in senso contrario al dichiarato annullamento dell’atto impugnato.
La cassazione di detta sentenza è stata chiesta dall’Agenzia in forza di cinque motivi, ai quali resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la parte.
Nelle more dell’odierna udienza parte ricorrente ha comunicato la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione depositato dalla ricorrente determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. in quanto la mancata costituzione dell’intimato non rende necessaria la notificazione dell’atto ai fini dell’effetto estintivo
3. Nulla per le spese.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016