Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1642 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1642 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 12511-2007 proposto da:
BRUNETTI

MARIA

CARLA

(c.f.

BRNMCR53P52H501Q)

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI
17, presso l’avvocato CONTI CLAUDIO, che la

Data pubblicazione: 27/01/2014

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2013
1625

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;
– intimata –

1

avverso la sentenza n. 1720/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 31/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CONTI CLAUDIO

2

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, su ricorso della Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a., ingiungeva a Maria Carla Brunetti, già
titolare di carta di credito, il pagamento della somma di

ricorso monitorio. Proponeva opposizione la Brunetti,
deducendo che l’estratto conto prodotto dalla Banca
conteneva il solo conteggio degli interessi, applicati
mensilmente e con anatocismo. All’esito dell’istruzione in
contraddittorio con la Banca, il Tribunale rigettava
l’opposizione.
Proposto gravame dalla Brunetti, cui resisteva la Banca,
la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza
impugnata, accoglieva parzialmente la domanda proposta
dalla Banca, revocando il decreto ingiuntivo opposto e
condannando la Brunetti al pagamento della somma di lire
4.623.165 (pari a 2387,67), oltre interessi legali dal
21 marzo 1997 al saldo e due terzi delle spese del doppio
grado. Rilevava la Corte che: a)da un lato, l’importo di
lire 4.623.165 corrisponde al totale delle somme
risultanti prelevate dalla appellante sino al marzo 1996
alle quali si aggiunge il totale degli addebiti mensili
(sino all’ultimo estratto conto del marzo 1997) delle
spese di estratto conto e delle commissioni “ritardato

3

lire 6.044.063 pari al saldo debitore alla data del

pagamento” e “mensile” previste dall’art.8 delle norme
regolanti il contratto di carta di credito, espressamente
richiamate nel contratto sottoscritto dalla Brunetti: tali
addebiti, peraltro analiticamente esposti negli estratti

essere stati da questa contestati in sede di opposizione;
b)d’altro lato, gli interessi, calcolati dalla Banca nella
misura del 14% su detta somma a decorrere dal marzo 1997
sino al ricorso monitorio, risultano ingiustificati a
norma dell’art.1284 cod.civ. (in difetto di pattuizione
avente ad oggetto tale misura ultralegale), e pertanto
vanno riconosciuti nella sola misura legale.
Avverso tale sentenza, depositata il 6 aprile 2006, Maria
Carla Brunetti ha, con atto notificato il 16-19 aprile
2007, proposto ricorso a questa Corte.
La intimata Banca Nazionale del Lavoro non ha svolto
difese.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, la signora Brunetti lamenta
la violazione di (imprecisata) norma di diritto e la
contraddittorietà della motivazione, assumendo che la
Corte di merito avrebbe ritenuto valida la commissione
mensile, nonostante l’importo pattuito di tale commissione
fosse maggiore di quello degli interessi anatocistici

4

conto inviati mensilmente alla Brunetti, non risultano

ritenuti nulli; aggiunge che l’opposizione

“riguardava

espressamente sia la misura degli interessi (eccezione
accolta in appello), sia l’applicazione delle commissioni,
che altro non sono che interessi anatocistici anche se

Sul secondo punto, in effetti decisivo giacchè investe la
ratio decidendi della statuizione impugnata, la doglianza
si mostra però inammissibilmente generica. La confutazione
degli specifici rilievi espressi dalla Corte di merito che ha evidenziato come la non spettanza delle commissioni
in questione fosse stata dedotta dall’opponente solo in
una memoria depositata nel corso del giudizio di primo
grado, oltre che del tutto genericamente- è invero
consistita in una mera affermazione di segno contrario,
priva di ogni specifico riferimento all’effettivo
contenuto dell’atto di opposizione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone
dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizo di
cassazione, in difetto di attività difensiva della parte
intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

diversamente qualificati”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il

31 ottobre 2013.

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