Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1642 del 26/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8154/2019 R.G. proposto da:
F.G.M., rappresentata e difesa, per procura speciale
in calce al ricorso, dall’avv. Salvatore RIJLI ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo studio legale
dell’avv. Bruno CHIARANTANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del
Presidente pro tempore;
– intimata –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, CORTE
DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, Ufficio recupero crediti e spese, in
persona del legale rappresentante pro tempore, e MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso
la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2777/06/2018 della Commissione tributaria
regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,
depositata in data 14/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
FATTO e DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
F.G.M. ricorre, con due motivi, nei confronti degli enti sopra indicati, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che, in controversia avente a oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per imposta di registro atti giudiziari anno 2009, emessa dall’agente della riscossione su iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio recupero crediti della Corte di appello di Reggio Calabria con riferimento ad una sentenza di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto dalla Corte di appello di Reggio Calabria e dal Ministero dell’economia e delle finanze, dichiarava l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente ritenendo legittimata passivamente la sola Agenzia delle entrate, mai evocata in giudizio.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 22, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sostenendo che aveva errato al CTR a ritenere che l’ufficio giudiziario che aveva emesso il ruolo non fosse legittimato passivamente e che la legittimazione spettasse, invece, all’Agenzia delle entrate, anche in considerazione del fatto che il ricorso era stato notificato all’agente della riscossione, comunque legittimato passivamente per aver proceduto all’emissione e alla notifica della cartella di pagamento impugnata e che, ove lo avesse ritenuto necessario, avrebbe dovuto provvedere autonomamente a chiamare in causa l’Agenzia delle entrate.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 22, nonchè D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere legittimata passivamente la sola Agenzia delle entrate, del tutto estranea al procedimento di liquidazione e formazione del ruolo.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti in quanto la CTR non si è attenuta al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 14991 del 2020; in termini Cass. n. 21220 del 2012, ma già Cass., Sez. U., n. 16412 del 2007 che ha affermato che nel caso di contestazione della pretesa tributaria “la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”).
In ogni caso, con riferimento al caso di specie, la legittimazione passiva sicuramente spettava all’Agenzia delle entrate – Riscossione, che aveva emesso la cartella di pagamento che la contribuente lamentava essere nulla per difetto di motivazione.
Da quanto detto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame oltre che per la anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021