Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1642 del 24/01/2011
Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 18/02/2010, dep. 24/01/2011), n.1642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5375/2008 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e
PREFETTURA DI LECCE in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrenti –
contro
D.P.I.;
– intimato –
avverso il provvedimento R.G. 180/07 del GIUDICE DI PACE di LECCE,
depositato il 24/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Domenico
IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con decreto del 24 gennaio 2007, il giudice di pace di Lecce ha accolto l’opposizione proposta dal cittadino straniero D.P. I. avverso il decreto con il quale Il Prefetto di Lecce, in data 15 novembre 2006, disponendone l’espulsione, ha altresì disposto, senza esplicita motivazione, il divieto di ingresso in (OMISSIS) per un periodo di dieci anni;
che il Ministero dell’Interno e il Prefetto di Lecce ricorrono per cassazione sostenendo che l’obbligo di motivazione sussiste solo per determinare un periodo di vigenza del divieto di ingresso inferiore ai dieci anni previsti in via automatica dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14, come modificato con la L. n. 189 del 2002, art. 12;
che il cittadino straniero non ha svolto attività difensiva; che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
che l’amministrazione ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso, discusso in pubblica udienza, appare fondato alla luce delle considerazioni svolte da questa Corte con l’ordinanza 28 maggio 2010 n. 13128, secondo la quale, in primo luogo, se il provvedimento di espulsione in se è legittimo, non può essere annullato per il fatto che manchi o sia illegittima la determinazione della durata del divieto di reingresso, e, in secondo luogo, che il prefetto, se non ha l’onere di ricercare d’ufficio gli elementi che possono giustificare una riduzione del periodo legale di dieci anni di durata del divieto di reingresso, quando gli elementi che potrebbero giustificarlo sono entrati comunque a far parte del procedimento, come è avvenuto nella specie, ha l’obbligo di motivare la ragione per la quale non ritiene di esercitare il potere di riduzione di tale divieto. Pertanto, per la sola parte in cui il prefetto, senza motivazione non ha esercitato il potere di riduzione della durata del divieto il provvedimento di espulsione poteva essere annullato.
Il ricorso merita accoglimento nei sensi innanzi indicati e alla cassazione del provvedimento impugnato deve seguire il rinvio al giudice del merito per nuovo esame dell’opposizione nell’osservanza dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011