Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1642 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1642 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul_ ricorso 23665-2013 proposto da:
ARMELLINI MOROSINI MARCO C.F.

RMLMRC59M23H501L,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DELLA VALLE,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO DELLA VALLE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3821

contro

VODAFONE OMNITEL NV (già Vodafone Omnitel S.p.A), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B,

Data pubblicazione: 23/01/2018

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA MORDA’, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 9279/2012 della CORTE

11005/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto;
udito l’Avvocato ROBERTO DELLA VALLE.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2013 R.G.N.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello
principale proposto da Vodafone Omnitel NV (già Vodafone Omnitel s.p.a.)
avverso la sentenza di primo grado con la quale la detta società era stata
condannata al pagamento in favore di Marco Morosini Armellini, suo agente

indirette e di indennità suppletiva di clientela, ha respinto la domanda
dell’originario ricorrente relativa all’attività di incasso ed alle provvigioni
indirette e dichiarato improcedibile l’appello incidentale.
1.1. Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, richiamati principi
espressi dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. SS.UU. n. 20604
del 2008 in tema di conseguenze relativa all’omessa notifica del ricorso,
applicabili anche all’impugnazione incidentale, ha dichiarato improcedibile
l’appello incidentale per omessa notifica dello stesso per l’udienza del
19.11.2012 già fissata per la discussione; ha, quindi, escluso, alla stregua della \
puntuale disciplina contenuta nel contratto individuale di agenzia, che
all’agente spettasse un compenso per l’attività di incasso (attività
espressamente vietata e peraltro mai effettuata dall’agente) e per l’attività di
ricevimento degli assegni dalla clientela, attività quest’ultima accessoria a
quella di promozione degli affari per la quale il contratto inter partes non
contemplava compensi aggiuntivi; ha escluso, in ragione della genericità della
relativa allegazione, la violazione, da parte della società preponente, del diritto
di esclusiva dell’agente nella zona di competenza, evidenziando che non era
dato riscontrare come i clienti, genericamente ed esemplificativamente indicati
( Samarcanda, Regione Lazio, Comune di Roma CGL), coincidessero con quelli
assegnati alla zona dell’agente dall’art. 2 del contratto di agenzia
(commercianti al minuto e rivenditori, specificati rispettivamente ai punti 2.1.e
2.2).
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Marco Morosini
Armellini sulla base di tre motivi. La parte intimata ha resistito con tempestivo

monomandatario, di somme a titolo di attività di incasso, di provvigioni

controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
cod. proc. civ. .
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2041 cod. civ., degli artt. 6 e sgg. AEC 16.11.1988, degli artt. 1363,

esame della prova testimoniale e della documentazione prodotta. Si sostiene
che lo svolgimento di attività di incasso aveva trovato conferma nella
consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, nelle deposizioni dei testi ed in
particolare di quella dei testi Serangeli e Ferro del tutto trascurate dal giudice
d’appello; si adduce che, seppure il contratto individuale stabiliva il divieto di
svolgimento dell’attività di incasso, tale

previsione

era seguita

“contraddittoriamente” da regole di comportamento imposte all’agente per il
caso di “occasionale” consegna di titoli ed inoltre, in concreto, vistosamente
contraddetta dall’attività svolta dall’Armellini il quale aveva incassato sia
contanti che titoli; l’attività di incasso, svolta per la totalità degli affari
promossi dall’Armellini, era, come quantificato dal ctu, di rilevante entità e
trovava riscontro nella documentazione in atti preceduta da elenchi riepilogativi
annuali relativi ad un totale di migliaia di assegni e titoli. Si invoca, quindi,
l’art. 1370 cod. civ. in tema di interpretazione di clausole delle condizioni
generali predisposte da uno dei contraenti; si richiamano l’art. 1744 cod. civ.
che vieta all’agente di riscuotere i crediti del preponente e l’art. 6 AEC che
sancisce l’obbligo del compenso per l’incarico continuativo di riscuotere per
conto della casa mandante, norme che non contengono alcuna limitazione
all’incasso di denaro contante. Si sostiene che, in ogni caso, la richiesta doveva
trovare accoglimento in relazione ai principi in tema di indebito arricchimento
di cui all’art. 2041 cod. civ., sulla quale nulla aveva argomentato la Corte di
merito.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363,
1367, 1367, 1370, 1743 e 1748 cod. civ. . Si premette che il giudice di
secondo grado non aveva espressamente affrontato il tema, esaminato dal

1366, 1370 cod. civ., omesso esame della consulenza tecnica, insufficiente

giudice di prime cure, relativo alla riconducibilità all’ambito del rapporto di
agenzia anche delle carte sim ricaricabili la cui commercializzazione da parte di
terzi indicati in ricorso aveva comportato una ingiusta riduzione delle
provvigioni; si deduce, in ordine alla carenza di allegazione rilevata dal giudice
di appello con riferimento ai soggetti con i quali Omnitel Vodafone effettuava
direttamente promozioni e contrattazioni, che all’agente non era dato

alcuna notizia dalla mandante; si osserva che al fine di legittimare il
comportamento della mandante sarebbe stata necessaria l’indicazione nel
contratto di agenzia dei soggetti esclusi dall’incarico . In questa prospettiva si
assume la violazione delle regole legali di interpretazione con riferimento al
contratto di agenzia.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell’art. 436
cod. proc. civ., censurandosi la decisione per avere dichiarato inammissibile,
per tardività della notifica, l’appello incidentale.
4.

Il primo ed il secondo motivo vanno dichiarati inammissibili per

violazione dell’art. 360 n. 6 cod. proc. civ. in quanto parte ricorrente non ha
riprodotto integralmente il contenuto delle deposizioni testimoniali richiamate,
dei pertinenti brani della consulenza tecnica d’ufficio, nonché degli ulteriori atti
e documenti ( contratto di agenzia e accordo collettivo ) alla base delle censure
articolate con i motivi in esame; non ha inoltre proceduto, ad indicare i dati
necessari a consentire la reperibilità di tali atti nell’ambito del giudizio di
merito, come prescritto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa
Corte. (Cass. 16/03/2012 n. 4220 ; Cass. 09/04/2013 , n. 8569 ;Cass.I
15/07/2015 n. 14784) 5. Parimenti inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza,
la cui ragion d’essere risiede nella necessità di consentire al giudice di
legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere
all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, è il terzo motivo di ricorso. In
relazione, infatti, alla notifica dell’appello incidentale, la ricostruzione della
vicenda processuale risulta del tutto carente posto che essendosi il giudice di

formulare un’elencazione completa ed integrale non avendo a riguardo ricevuto

appello limitato a rilevare che non vi era stata notifica dell’appello incidentale
per l’udienza del 19.11.2012 fissata per la discussione della causa, costituiva
onere di parte ricorrente, al fine di consentire il corretto inquadramento
giuridico della fattispecie, specificare in primo luogo lo sviluppo del processo in
secondo grado con riferimento alle udienze nelle quali esso si era articolato ed
alle eventuali attività svolte dalla difesa delle parti, precisando altresì se la

differita d’ufficio e quando l’atto da notificare era stato consegnato all’ufficiale
giudiziario; ciò al fine di verificare se doveva ritenersi effettivamente preclusa
la possibilità della notifica in data 28.12.2010 in relazione all’udienza del
16.3.2012 .
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente
alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio che liquida in C 4.000,00 per compensi
professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%,oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13 .

Roma, 4 ottobre 2017

originaria udienza di discussione fissata per il 19.11.2010 era stata o meno

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