Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1642 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 23/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/01/2017),  n. 1642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.L., M.S.F., M.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avv. Gabriele Pafundi, che li rappresenta e difende unitamente

all’avv. Bordogna Raffaella, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Gandino, R.G.;

– intimati –

in procedimento per regolamento d’ufficio della giurisdizione

proposto dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con

ordinanza n. 1535/2015, depositata il 17 novembre 2015;

Udito l’Avvocato Gabriele Pafundi;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M. Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18 aprile 2011 O.L., M.S.F. e M.D. proposero dinanzi al Tribunale di Bergamo azione di risarcimento dei danni cagionati a un fondo adiacente a quello oggetto di espropriazione da parte del Comune di Gandino, in parte anche abusivamente occupato nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica.

Con sentenza del 23 aprile 2014 il Tribunale di Bergamo dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Adito dagli attori, però, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che entrambe le domande proposte dagli attori, sia quella di danni da occupazione usurpativa sia quella di danni da esecuzione delle opere, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Gli attori hanno depositato memoria per chiedere che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in ordine a entrambe le domande proposte dagli attori.

Il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. g), (codice del processo amministrativo), dando attuazione alla sentenza n. 191/2006 della Corte costituzionale, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Sicchè l’esistenza in astratto del potere ablativo esclude che possano essere attribuite al giudice ordinario le controversie riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.

Il potere ablativo della pubblica amministrazione non può tuttavia ritenersi esistente neppure in astratto quando manchi del tutto la dichiarazione di pubblica utilità. Sicchè si riconosce che è nullo, per carenza assoluta di attribuzione, il decreto di espropriazione adottato in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità o in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità radicalmente nulla (Cons. Stato, sez. 4, 28 febbraio 2012, n. 1133); e che in tal caso le conseguenti controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria. In particolare si ritiene che “la fattispecie, qualificabile come “occupazione usurpativa”, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell’amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica, da aree legittimamente occupate” (Cass., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3723, m. 594296).

Altrettanto deve ritenersi per i danni cagionati a terzi dalla pubblica amministrazione nel corso dell’esecuzione di opere pubbliche. In particolare la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica, “appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano nè il “se” nè il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire” (Cass., sez. un., 3 febbraio 2016, n. 2052, m. 638281).

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Bergamo, dinnanzi al quale rimette le parti, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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