Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16419 del 28/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16419 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
NOBILIA ALESSANDRO;
– ricorrente non diligente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente avverso il decreto n. 934/2011 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositato il 7/10/2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 20 febbrain 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Data pubblicazione: 28/06/2013
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Ritenuto
che il consigliere designato ha deposita-
to, in data 7 novembre 2012, la ségénte proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Alessandro Nobilia ha proposto ricorso per cassazione,
della Corte d’appello di Perugia n. 934/2011, depositato
il 7 ottobre 2011, con il quale, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il Ministero della giustizia
era stato condannato al pagamento, in suo favore, della
somma di euro 9.900 a titolo di danno non patrimoniale.
Il ricorso per cassazione non è stato depositato dal ricorrente. All’incombente ha provveduto l’intimato Ministero della giustizia, che ha resistito all’impugnazione
con controricorso.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, perché il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio».
Considerato
che il Collegio condivide la proposta
contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non
sono stati mossi rilievi critici;
che,
pertanto, il ricorso va dichiarato improcedi-
bile;
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notificato in data 4 aprile 2012, avverso il decreto
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e con-
corrente Ministero, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 292,50 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2013.
danna il ricorrente al rimborso, in favore del controri-