Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16418 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16418 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASILE Barbara,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele

Aufiero, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente avverso l’ordinanza in data 12 marzo 2012 del Tribunale di Asti.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti alla presenza del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che nulla ha osservato.

Ritenuto che BASILE Barbara propone ricorso per cassazione
avverso il provvedimento, depositato dal Tribunale di Asti in
data 13 marzo 2012, con il quale è stata dichiarata inammissi-

Data pubblicazione: 28/06/2013

bile l’opposizione avverso il decreto del Tribunale di Asti,
in composizione collegiale in data 4 maggio 2007, di revoca
del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato della parte in un giudizio civile e di rigetto della i-

che il Tribunale ha rilevato che l’opposizione era stata
proposta il 29 maggio 2007, e quindi oltre il termine di venti
giorni dalla data del provvedimento impugnato, prescritto
dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002;
che il ricorso della Basile si articola in un solo motivo,
con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel rilevare d’ufficio, e senza sottoporre la relativa questione al
contraddittorio delle parti, la tardività dell’opposizione,
atteso che la stessa era stata tempestiva rispetto alla data
di comunicazione del provvedimento opposto, avvenuta il 9 maggio 2007;
che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha osservato:
Il ricorso è inammissibile.
Trattandosi di ricorso proposto avverso provvedimento emesso
nelle forme della volontaria giurisdizione, lo stesso andava
notificato alle parti del giudizio di opposizione o che comun-

stanza di liquidazione;

que a detto giudizio avrebbero dovuto partecipare. Il ricorso,
invece, risulta essere stato depositato presso la cancelleria
del Tribunale di Asti il 10 aprile 2012 ma non reca alcuna attestazione di avvenuta notificazione. Lo stesso ricorso, del

fronti dei quali lo stesso è stato proposto, in violazione
dell’art. 366, n. 1, cod. proc. civ., che prevede la necessità
della detta indicazione a pena di inammissibilità del ricorso»;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 21
gennaio 2013.

resto, non contiene alcuna indicazione sui soggetti nei con-

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