Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16418 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 13/07/2010), n.16418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A.r.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI

PIERFILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MATTA GIANLUIGI, giusta delega in calce al controricorso;

I.N.A.I.L, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 21/07/2006, rep. n. 71365;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 336/2 006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/04/2006 R.G.N. 1410/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO;

uditi gli Avvocati LUCIA PUGLISI per delega LUCIANA ROMEO e COLETTI

PIERFILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per: inammissibilita’, in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il prof. D.C.G. ha convenuto in giudizio la societa’ Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., e l’Inail, esponendo, in particolare, per quanto ora interessa: di avere lavorato per la societa’ INSER in qualita’ di dirigente e con la qualifica di direttore generale, che la societa’ aveva stipulato in suo favore una polizza assicurativa, di essere stato coinvolto in una inchiesta (sul ciclo dei rifiuti e con contestazione del reato di truffa aggravata a danno di un ente pubblico), che successivamente il procedimento penale nei suoi confronti era stato archiviato, di essere stato progressivamente emarginato da parte dei vertici della datrice di lavoro, di avere accusato di conseguenza una sintomatologia caratterizzata da disturbi del sonno, ansia, algie diffuse, depressione con calo motivazionale, difficolta’ di concentrazione, di essere stato estromesso da ogni attivita’ rilevante, di avere, infine, rassegnato le dimissioni il 2 luglio 2001, di avere subito di conseguenza un danno biologico di tipo psichico nella misura del 20-25%.

Chiedeva percio’ il risarcimento del danno da parte della societa’ assicuratrice in virtu’ della polizza stipulata in suo favore dalla Inser e la costituzione di una rendita da parte dell’Inail.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, e questa decisione veniva confermata, in sede di impugnazione, dalla Corte d’Appello di Torino, che, con sentenza n. 336/06, rigettava l’appello del D. C..

2. La pronunzia rilevava che era gia’ stata negata, in un precedente giudizio proposto nei confronti della Inser, che il comportamento aziendale avesse una valenza di emarginazione e di mobbing e sostiene che il D.C. non poteva avvalersi dei medesimi fatti, nella loro oggettivita’, per costruire su di essi un rapporto causale nei confronti della patologia che ne sarebbe insorta.

Le coperture assicurative, tanto piu’ quella obbligatoria da parte dell’Inail, non potevano attivarsi per qualsiasi forma di usura psicologica dovuta al protrarsi di un rapporto di lavoro, tanto piu’ per un soggetto investito di responsabilita’ di vertice. Non si rientrava nell’ambito dell’esposizione a rischio lavorativo.

3. Avverso questa sentenza, depositata in cancelleria l’otto aprile 2008, e notificata il 12 maggio 2006, il ricorrente prof. D. C. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, a mezzo del servizio postale, con plichi inviati, in termine, il 28 giugno 2006. Entrambi gli intimati hanno resistito, in termine, con appositi controricorsi, quello dell’Inail notificato il primo agosto 2006, quello della Cattolica Assicurazioni notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato il 9 agosto 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione dell’art. 2087 c.c. per l’asserita irrilevanza di patologie di natura psicologica insorte da decisioni che rientravano in un limite organizzativo, e la contraddittorieta’ della motivazione.

Contesta che i comportamenti aziendali, dedotti nella loro oggettivita’, non potessero costituire fonte di danno ai sensi dell’art. 2087 c.c. quando – come nel caso di specie – non era stata dedotta e provata l’illegittimita’ del comportamento del datore di lavoro.

Quest’ultimo aveva il dovere di astenersi da comportamenti che risultassero lesivi dell’integrita’ psicofisica del lavoratore. Ne’ era possibile effettuare distinzioni tra integrita’ fisica e integrita’ psichica.

2. Nel secondo motivo di impugnazione il prof. D.C. denunzia la ritenuta legittimita’ delle condotte mobbizzanti poste in essere dalla Inser, e l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione.

Secondo il ricorrente, la motivazione espressa su questo punto dalla Corte d’Appello di Torino era contraddittoria perche’ lo stesso giudice aveva ritenuto che fossero legittime le dimissioni del dipendente in relazione al mutato clima aziendale.

3. Il ricorso non e’ fondato e non puo’ trovare accoglimento.

I due motivi, connessi tra loro, possono essere trattati unitariamente.

Le censure proposte dal ricorrente sono parzialmente inammissibili, e, in ogni caso, infondate.

Sono inammissibili nelle parti in cui si risolvono nella riproposizione di questioni di fatto, relative in particolare alla valutazione dei fatti e alla interpretazione dei comportamenti delle parti, che, appunto perche’ attengono al fatto, non sono suscettibili di un nuovo esame in sede di legittimita’.

I due motivi di impugnazione sono anche infondati.

L’effettuazione da parte della ditta di un comportamento tale da costituire mobbing e’ stata gia’ esclusa in un precedente giudizio proposto dall’interessato nei confronti del datore di lavoro (cfr.

pp. 12 e 13 della motivazione della sentenza impugnata, e p. 22 dello stesso ricorso, dove si precisa, peraltro, che la sentenza d’appello, sfavorevole al prof. D.C., era stata impugnata in cassazione). Anche la sentenza d’appello qui impugnata e’ giunta alla medesima conclusione: si tratta di una valutazione di fatto, su cui la sentenza in esame ha motivato ampiamente, e con coerenza, e le cui argomentazioni non vengono scalfite dalle critiche generiche del ricorrente.

4. Secondo quanto risulta dalla sentenza, e sostanzialmente dallo stesso ricorso (dato che, per la verita’, la materialita’ dei fatti non e’ contestata, ma lo e’ soltanto la loro valutazione) il prof. D.C. soffre per uno stato di prostrazione, con conseguente patologia di carattere psicologico, sia a causa del coinvolgimento in un processo penale, sia a causa del deteriorarsi del rapporto fiduciario tra lui ed i vertici aziendali, e della sua conseguente perdita di rango all’interno dell’impresa (con il ritiro delle carte di credito aziendali, la sostituzione della macchina a disposizione con altra ritenuta non adeguata, il mancato invito a partecipare ai consigli di amministrazione, ecc).

Va premesso, per chiarezza, che non risulta dagli atti a disposizione di questa Corte se sussista, o meno, un rapporto tra i due fatti scatenanti (il coinvolgimento nel processo penale, e la perdita della fiducia dei vertici aziendali), ma, per verita’, questa circostanza, soggettivamente rilevante, non rileva pero’ ai fini di questa causa.

In ogni caso quella esposta dal ricorrente e’ una affezione di carattere psicologico che, gia’ in prospettazione, non e’ legata casualmente al rapporto di lavoro, e neppure intervenuta in occasione di lavoro, ma semplicemente sopravvenuta, per fatti sostanzialmente personali, mentre era in corso il rapporto di lavoro.

Come giustamente ritenuto dalla Corte d’Appello di Torino, la mancanza di ogni collegamento causale con il rapporto di lavoro, neppure nella forma della semplice occasione di lavoro, esclude la risarcibilita’ di qualsiasi danno non solo da Parte dell’istituito assicurativo pubblico Inail, ma anche da parte dell’assicurazione privata Cattolica Assicurazioni per la copertura derivante dalla polizza assicurativa stipulata in suo favore dalla societa’ datrice di lavoro, per i danni derivati dal rapporto di lavoro (e non per quelli derivati, pur in costanza di rapporto di lavoro, da fatti ad esso estranei).

Di conseguenza il ricorso non puo’ che essere rigettato.

5. Tenuto conto della peculiarita’ della fattispecie sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra il ricorrente e la resistente societa’ Cattolica Assicurazioni. Nulla va disposto per le spese dell’altro resistente Inail.

Nei confronti di quest’ultimo il prof. D.C. ha richiesto, in qualita’ di assicurato, una prestazione di carattere previdenziale, e, dato che non risulta che il giudizio sia stato introdotto dopo che il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. venisse modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, la norma si applica nella sua precedente formulazione, e, di conseguenza, l’assicurato ora ricorrente non puo’ essere assoggettato all’onere delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Compensa le spese nei confronti della Cattolica Assicurazioni. Nulla per le spese nei confronti dell’Inail.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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