Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16418 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35786-2019 proposto da:

T.Y., elettivamente domiciliato presso l’avv. ANNA LOMBARDI

BAIARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 569/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- Il ricorrente, T.Y., è cittadino del (OMISSIS), e precisamente della regione del (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese a seguito delle violenze subite da un gruppo di ribelli: il padre era Imam del villaggio e custode del cimitero, luogo sacro preso di mira dai ribelli, che hanno sequestrato il genitore e ferito lui. La fuga si è svolta attraverso la Nigeria, prima, e la Libia in seguito.

2.- Il Tribunale di Perugia ha rigettato le richieste di protezione internazionale e umanitaria soprattutto perchè non ha creduto alla circostanza che il ricorrente proviene dalla regione (OMISSIS), facente parte del (OMISSIS), e la Corte di Appello di Perugia ha poi confermato questo giudizio.

3. Ricorre Y. con tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello ha ritenuto non credibile il suo racconto, in violazione dei canoni di valutazione della L. n. 251 del 2007, art. 3: in particolare, l’elemento su cui la corte ha basato il giudizio di inverosimiglianza è nella circostanza che alcuna prova è a sostegno della provenienza del ricorrente dalla regione del (OMISSIS).

Questo assunto è contestato allegando (doc. 9) la carta di identità rilasciata dall’ambasciata del (OMISSIS) in Italia, da cui risulta invece che il ricorrente è nato proprio in quella regione.

Il motivo è fondato.

Il giudizio di credibilità è procedimentalizzato, nel senso che non dipende da valutazioni soggettive del giudice, ma deve tener conto dei criteri indicati dalla L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 14675/2020).

Il giudizio di inverosimiglianza, ove condotto alla stregua di quei criteri, può essere censurato in cassazione per difetto di motivazione o errore percettivo: tale è in questo caso il vizio lamentato, posto che la corte di appello non tiene conto della indicazione contenuta nella carta di identità circa il luogo e dunque la regione di nascita, fatto risultante agli atti e non trascurato.

L’interesse a far valere il vizio è evidente: se il giudice non crede al racconto del ricorrente non ha obbligo di valutare le condizioni per la protezione sussidiaria quanto alle lett. a) e b), che invece deve considerare in caso contrario.

– Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8.

Il ricorrente censura, tra l’altro, l’omesso riferimento alle fonti di conoscenza della situazione del (OMISSIS), ossia circostanza che il giudizio con cui si esclude una situazione di conflitto armato in (OMISSIS) è un giudizio assunto senza citare le fonti su cui è basato.

Il motivo è fondato.

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019, Cass. 8819/2020; Cass. 9231/2020). La Corte di appello ha violato tale regola avendo ritenuto di escludere una situazione di conflitto armato nel (OMISSIS), senza però indicare da quali fonti ha tratto questa conclusione.

6. – Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, oltre che omesso esame di un fatto controverso.

Il ricorrente aveva chiesto la protezione umanitaria allegando, da un lato, una sua adeguata integrazione in Italia: ha conseguito il diploma di scuola media e svolti numerosi corsi sia di lingua che di formazione professionale; per altro verso, ha addotto l’esistenza, in (OMISSIS), di una situazione di violazione di diritti e vessazioni personali.

Nella valutazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, il giudice di merito è tenuto a tenere in considerazione sia l’uno che l’altro aspetto, ossia il livello di integrazione raggiunto e le condizioni del paese di origine (Cass. Sez. un. 29459/2019).

Anche in questo caso, la regola di giudizio è stata disattesa dalla corte di merito, che apoditticamente ha ritenuto che “i motivi a sostegno del ricorso afferiscono alla sfera privata del ricorrente”, circostanza peraltro, che se può avere rilievo ai fini della protezione internazionale, non ne ha alcuno ai fini di quella umanitaria, che è una forma di tutela non esclusa dal fatto che l’emigrazione sia avvenuta per ragioni “private” anzichè per evitare pericoli provenienti da pubbliche autorità o gruppi locali.

Il ricorso va dunque accolto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA