Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16418 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 20/07/2015, dep. 05/08/2016), n.16418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12549-2010 proposto da:

CONCESSIONARIA SILVESTRI DI A.S. SAS IN LIQUIDAZIONE in

persona del Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PROPERZIO 27 C/O A.D., presso lo studio dell’avvocato

BIAGIO LAURI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASORIA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA & FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2015 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di accertamento n. RE9020700493/2006 relativo ad IVA per l’anno di imposta 1999, conseguente ad una verifica nei confronti della Concessionaria Silvestri SAS di Antonio Silvestri, sfociata nel pvc del 03.10.2005, veniva richiesta dall’Agenzia delle entrate una maggiore IVA per complessivi Euro 42.817/49, oltre interessi e penalità.

La Agenzia, tra l’altro, aveva denegato la detraibilità IVA, relativa alla fattura n. 1/1999, emessa dalla Niwa Immobiliare SRL per l’imponibile di L. 400.000.000, con IVA al 20% e relativa a “rimborso di oneri a sostenersi per ristrutturazione della nuova sede” della Concessionaria Silvestri. L’operazione era stata ritenuta inesistente in quanto l’immobile sito in (OMISSIS), della cui ristrutturazione la Concessionaria si impegnava a farsi carico, non era di proprietà della Niwa Immobiliare, bensì della società Annunziata SPA.

La società impugnava l’avviso e sosteneva che l’immobile era stato compromesso tra la Niwa Immobiliare e la Annunziata SPA nel 1999 e che l’atto di vendita non era stato concluso per l’intervenuto fallimento di quest’ultima, tuttavia l’immobile, per concessione del Fallimento, giusta autorizzazione del G.D., era stato destinato allo svolgimento della attività della Concessionaria fino al maggio 2002: la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva il ricorso con la sentenza n. 325/34/07.

2. L’appello veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 65/44/09, depositata il 06.04.09 e non notificata.

3. Il giudice di appello, dopo aver escluso la rilevanza della sentenza penale di assoluzione intervenuto a favore di Silvestri Antonio, nella qualità di amministratore della Niwa Immobiliare SRL, in ragione della cd. abolizione della pregiudiziale penale, nel merito affermava che il rigetto del ricorso originario della contribuente era stato fondato su due ragioni: la mancata dimostrazione dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e la mancata prova che il relativo costo gravasse sull’appellante società. Soggiungeva quindi che nessuna prova era stata fornita dalla contribuente circa l’esecuzione dei lavori e respingeva il ricorso.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia (Cass. sent. n. 22889/2006, n. 22992/2010, n. 8177/2011).

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, 6 e 21 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e l’omesso esame di un motivo di appello.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di onere probatorio in materoa tribuataria, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Sostiene la ricorrente che l’accertamento è fondato esclusivamente sul mancato trasferimento dell’immobile dalla Annunziata alla Niwa Immobiliare SRL, ma che tale circostanza non esclude la esistenza della operazione ai fini fiscali, in quanto regolarmente fatturata.

2.3. Entrambi i motivi sono inammissibili e vanno respinti.

2.4. Osserva la Corte che ciascuno di tali motivi è articolato in più profili di doglianza, che avrebbero potuto essere prospettati come un autonomo motivo; tuttavia, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la loro formulazione non permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. SS.UU. n. 9100/2015, cfr. Cass. n. 9793/2013).

I motivi risultano altresì del tutto privi di quesiti e momenti di sintesi per le molteplici censure proposte (Cass. n. 4556/2009).

Sono inoltre carenti sul piano dell’autosufficienza, in quanto non riportano la trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento, atteso che la decisione impugnata è fondata, non già sul mancato trasferimento dell’immobile, ma sulla mancanza di prova della esecuzione dei lavori e della incombenza del relativo onere economico sulla Concessionaria.

3.1. Conclusivamente, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorso va rigettato per inammissibilità di tutti i motivi.

3.2. La ricorrente società, in ragione del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– rigetta il ricorso per inammissibilità di tutti i motivi;

– condanna la ricorrente società alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 6.000,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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