Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16418 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. un., 04/07/2017, (ud. 11/10/2016, dep.04/07/2017), n. 16418
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Presidente Aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2676/2015 proposto da:
P.S. E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO AURELIO
PAPPALEPORE, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTOLINEE DOVER DI V.C. S.R.L., in persona dell’omonimo
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo STUDIO LEGALE ARBIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DIDONNA, per delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
1507/2013 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di BARI;
uditi gli avvocati Andrea MANZI e Renato CARUSO per delega
dell’avvocato Michele DIDONNA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare la
giurisdizione del Giudice ordinario.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La s.r.l. P.S., convenuta dalla società V. dinanzi al Tar Puglia per l’annullamento del provvedimento di diniego del comune di Castellana Grotte volto all’attivazione di un procedimento di autotutela per non averne decretato la decadenza dall’aggiudicazione di un servizio di “scuolabus”, ha proposto dinanzi a questa Corte istanza per regolamento di giurisdizione, evidenziando che la controversia introdotta dinanzi al giudice amministrativo aveva ad oggetto un contratto già stipulato con la P.A. – onde il dibattito processuale si andava dipanando su questioni di soli diritti soggettivi.
1.1. Ha resistito la società V., mentre la P.A. non ha svolto difese in questa sede.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Non è controversa tra le parti dell’odierno giudizio la circostanza che, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, la società ricorrente e l’ente territoriale avessero stipulato un contratto di servizio autobus per le scuole.
2.2. La V. s.r.l., a seguito di ripetute istanze di accesso agli atti, ha contestato, dinanzi al Tar, plurime violazioni di legge, relative (non alla regolarità della procedura amministrativa, ma) alle modalità di svolgimento del servizio stesso, senza coltivare impugnazioni di sorta rispetto alla fase amministrativa della vicenda oggi portata alla conoscenza di questa Corte quoad iurisdictionis.
2.3. In concreto, la difesa della società si è articolata, in quella sede, reiterando istanze volte ad ottenere, in via di autotutela, la revoca dell’aggiudicazione da parte della P.A..
2.4. Questa Corte, in una non dissimile vicenda, ha già avuto modo di affermare, mutatis mutandis, che, nelle procedure a base concorsuale, ed aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la sola cognizione degli atti e dei comportamenti posti in essere prima dell’aggiudicazione e nella fase immediatamente successiva (la fase, cioè, compresa tra l’aggiudicazione stessa e la stipula del contratto, in essa inclusa la revoca dell’aggiudicazione: Cass. ss.uu. 27169/07, 10443/08, 20596/08).
2.5. Nella successiva fase contrattuale, introdotta sul piano genetico dalla stipula del contratto e proseguita su quello funzionale con l’attuazione del rapporto negoziale, i contraenti, trovandosi in condizione paritetica, e controvertendo su diritti soggettivi, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie insorte in tema di requisiti, effetti e patologie negoziali, siano esse inerenti tanto al momento genetico, quanto a quello funzionale del contratto.
2.6. La ratio di tale principio si rinviene nella ormai compiuta preclusione, a seguito della stipula della convenzione negoziale, di qualsivoglia riesame della precedente procedura – i.e. dei presupposti dell’aggiudicazione e delle caratteristiche del servizio – senza che l’atto amministrativo sia stato impugnato nella sede e nei modi di legge, in opposta ipotesi dandosi inammissibilmente e surrettizio ingresso ad un vero e proprio artificio processuale costituito dall’impugnazione di un atto di diniego di domanda di annullamento in autotutela.
3. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O..
4. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice dinanzi al quale la causa prosegue o sarà riassunta.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017