Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16417 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16417 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:

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PAMMOLLI Gianluca, rappresentato e difeso da se medesimo, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte suprema die91.440A400-:
– ricorrente
contro
PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Latina
in data 27 febbraio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti alla presenza del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che nulla ha osservato.

Data pubblicazione: 28/06/2013

Ritenuto che Pammolli Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Latina per il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria relativa alla violazione dell’art. 80, comma 14,

che il ricorso è pervenuto presso la Cancelleria della Corte il 14 maggio 2012 e non è stato notificato ad alcuno;
che con successivo atto, pervenuto il 22 maggio 2012, il
Pammolli ha dedotto che per mero errore materiale il ricorso
era stato inoltrato alla Corte di cassazione ed ha chiesto che
dello stesso venga disposta l’archiviazione;
che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha osservato:
«[m] Il ricorso, intestato alla Corte di cassazione civile, è
pervenuto presso la Cancelleria della Corte ed è stato iscritto a ruolo. Lo stesso è inammissibile per una duplice ragione:
in primo luogo perché relativo ad atto non suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione, avendo esso ad oggetto
un’ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa; in secondo luogo, perché il ricorso non è stato notificato
ad alcuno.

del codice della strada;

Sulla base di quanto sopra e qualora il collegio condivida i
rilievi formulati, si ritiene che il giudizio possa essere
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 n. 1
cod. proc. civ. ed ivi dichiarato inammissibile»;

quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
giudizi di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 21
gennaio 2013.

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla

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