Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16417 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 13/07/2010), n.16417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 29/03/2006, rep. 70373;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1906/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/10/2005 R.G.N. 10813/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor G.C. ha convenuto in giudizio l’INAIL chiedendo la costituzione di una rendita da malattia professionale per ipoacusia.

Costituitosi il contraddittorio, la domanda e’ stata rigettata sia in primo che in secondo grado, tutte e due le volte dopo l’espletamento di una separata consulenza tecnica medico legale.

I giudici hanno ritenuto, sulla base delle risultanze peritali, che la patologia non fosse dipendente da causa di lavoro. Avverso la sentenza di appello n. 1906/05 della Corte d’Appello di Lecce, depositata in cancelleria il 27 ottobre 2005, e notificata il 3 gennaio 2006, il G. ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, in termine, il 2 marzo 2006.

L’Istituto assicuratore ha resistito con controricorso notificato, in termine, l’undici aprile 2006.

Il ricorso veniva originariamente trasmesso, in vista di una trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., al Procuratore Generale, il quale, peraltro, riteneva che la motivazione fosse carente in quanto non avrebbe risposto a contestazioni specifiche e documentate.

Il fascicolo e’ ora pervenuto alla pubblica udienza. L’Istituto assicuratore, infine, ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denunzia la contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione e contemporaneamente la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 74.

Il ricorrente lamenta, in particolare che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’aderire alle conclusioni della consulenza medica espletata in quel grado di giudizio, perche’ sarebbe stata inficiata da carenze diagnostiche e da affermazioni scientificamente errate;

inoltre non avrebbe tenuto conto delle osservazioni contenute nella seconda consulenza tecnica di parte, ne’ delle prove testimoniali raccolte.

2. Il ricorso e’ infondato, e per alcuni aspetti inammissibile.

Il ricorrente ripropone, infatti, una serie di questioni di fatto, relative alla valutazione del grado di invalidita’ permanente residuata al G. ed alla valutazione delle prove, non suscettibili di un nuovo esame in questa fase di legittimita’. Come risulta dallo stesso ricorso, a pag. 3, la Corte d’Appello ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio soltanto dopo che l’appellante signor G. aveva depositato una consulenza tecnica di parte; si deve ritenere che il nuovo consulente tecnico di ufficio abbia tenuto conto di essa.

Il ricorrente si limita, in realta’, ad esprimere un dissenso diagnostico ma questo non puo’ comportare un vizio della decisione impugnata.

Ne’ sussiste il lamentato difetto di motivazione, perche’ la sentenza, pur rifacendosi alle risultanze peritali, ha rilevato, da un lato, che le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell’appellante apparivano alquanto generiche, limitandosi a riproporre questioni gia’ esaminate e vagliate dal C.T.U., senza addurre nuovi e probanti elementi obbiettivi, ed ha sottolineato, d’altro lato, che le conclusioni del consulente d’ufficio erano ineccepibili sia sotto il profilo tecnico – scientifico che dal punto di vista logico. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato siccome infondato.

3. Come risulta dalla sentenza, a pag. 2, il ricorso introduttivo del giudizio e’ stato proposto nel 1995, prima che il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. venisse modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, at. 42 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326; la norma si applica percio’ nella sua precedente formulazione, e, di conseguenza, l’assicurato ora ricorrente non puo’ essere assoggettato all’onere delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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