Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16417 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35608-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4911/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

C.M. viene dal (OMISSIS): si apprende dalla sentenza impugnata che è dovuto fuggire da quel paese perchè non aveva possibilità di risarcire il danno provocato ad una coltivazione di mango, causato nel tentativo, andato a male, di bruciare sterpaglie.

2.- Impugna una sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando la decisione del Tribunale, ha negato al ricorrente sia la protezione internazionale che quella umanitaria, sul presupposto che la vicenda narrata dal ricorrente è privata e non tale da giustificare quindi la tutela; che in (OMISSIS) non è riscontrabile una situazione di conflitto armato generalizzato; che, quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente non dimostra integrazione (allega corsi di lingua italiana, ma, nel contempo, chiede l’interprete per l’audizione) e che non può rilevare la sproporzione di condizioni sociali ed economiche tra i due paesi.

3.- C.M. ricorre con quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si e fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

6.- Inoltre, motivi sono parimenti inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio della decisione impugnata, ma contengono astratte dissertazioni sugli istituti di riferimento.

7.- il secondo motivo, che denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 si duole della omessa indicazione delle fonti di conoscenza sulla situazione del paese di origine (p. 7), cui, però, la sentenza fa riferimento non diretto, ma per relationem, avvalendosi di quelle cui ha fatto ricorso il Tribunale (p. 5).

Non può essere trascurato il fatto che, se è consentita la motivazione per relationem, lo è anche quanto alle fonti di conoscenza.

Il primo ed il terzo motivo invece denunciano omessa o insufficiente motivazione attribuendo alla corte di fare riferimento acritico alla decisione di primo grado.

In realtà, la corte motiva da sè il proprio convincimento, adducendo argomenti propri, sia sulla credibilità che sulla umanitaria.

9.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998.

Si riferisce alla protezione umanitaria, ma contiene solo una astratta dissertazione sull’istituto e sulla sua interpretazione, ma alcun riferimento al caso concreto e soprattutto non si confronta con la ratio della decisione impugnata, che rigetta la protezione umanitaria sulla base di precisi argomenti: mancata integrazione e situazione del paese di origine.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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