Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16417 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 20/07/2015, dep. 05/08/2016), n.16417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12241-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERFLORA FIORI DI B.D.G. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2008 della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA,

depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2015 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di rettifica parziale n.823503/2002 notificato in data 28.10.2002, l’Amministrazione finanziaria richiedeva alla società Interflora Fiori di B.D.G. e C. SAS il pagamento di una maggiore IVA per Euro 351.453,04, oltre interessi, per l’anno di imposta 1999. La rettifica scaturiva dal prodromico processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 14.12.2001, con il quale erano stati accertati ricavi non contabilizzati per lire 3.402.538.000, con conseguente IVA evasa. Tale violazione scaturiva dai controlli effettuati sui c/c bancari intestati alla società e sui c/c bancari intestati al socio accomandatario e legale rapp. p.t. della società, dai quali era emerso che questi ultimi erano utilizzati per la attività della società.

La società impugnava l’avviso e ne chiedeva l’annullamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che respingeva le istanze della parte privata con la sentenza n. 197/23/06.

2. L’appello veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 32.49.08, depositata il 04.04.08 e non notificata.

3. Il giudice di appello, dopo aver premesso che nel caso di accertamenti fiscali, ricorrevano le presunzioni stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, – secondo le quali i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 54 – se l’Ufficio dimostrava che le movimentazioni dei c/c bancari effettuate dal terzo estraneo alla società erano state realizzate a vantaggio di quaest’ultima, affermava che l’Amministrazione finanziaria non aveva provato che le movimentazioni sui conti del terzo (socio accomandatario) erano state effettuate per operazioni in nero della società, nè che il reddito apparentemente imputabile al socio ammnistratore era in realtà riconducibile alla società.

4. Propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a quattro motivi. L’intimata società non svolge difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. I primi tre motivi sono prospettati tutti come violazioni per insufficiente ed incongrua motivazione sui fatti controversi e decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), costituiti dalla sostanziale riferibilità della movimentazione dei conti correnti intestati al socio accomandatario alle attività della società Inteflora SAS attraverso rimesse bancarie e dall’occultamento di ricavi societari nei conti correnti del socio, sottratti in tal modo a tassazione, in ragione delle ammissioni del socio e della mancanza di giustificazioni in merito ai maggiori accrediti, della inattendibilità della documentazione contabile societaria e del rinvenimento di documetazione extracontabile.

1.2. Questi motivi sono fondati e vanno accolti; possono essere trattati congiuntamente per connessione.

1.3. Per ormai consolidato orientamento di questa Corte, formatosi tanto in materia di IVA quanto di imposte dirette, per l’omogeneità della disciplina che vi presiede (ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; conf. Cass. n. 3762 del 2013 e Cass. n. 4987 del 2003), in caso di accertamento fiscale relativo a società di persone a ristretta base familiare – quale risulta essere la società intimata – “l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonchè ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci”. Inoltre gli indizi di cointeressenza – e perciò di riferibilità delle somme rinvenute sui c/correnti all’attività d’impresa svolta dalla società – possono essere fondati anche sulla circostanza stessa dell’omessa precisa identificazione dell’origine e provenienza o della destinazione delle somme che risultano transitate sui predetti conti correnti, alla luce del fatto che specie nelle società di persone – il rapporto intercorrente tra amministratori e società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di interessi, tale da giustificare automaticamente e salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati raccolti (cfr. da ultimo, Cass. n.26829/2014 e n. 10386/2014).

1.4. Orbene nel caso in esame la Commissione, pur avendo espresso i principi prima enunciati, ha tuttavia mancato di vagliare gli specifici elementi presuntivi posti a fondamento dell’accertamento – segnatamente, la ristretta base sociale, le ammissioni del socio accomandatario, la mancanza di giustificazioni in merito alle cospicue movimentazioni bancarie sospette, la inattendibilità della contabilità societaria e la documentazione extracontabile rinvenuta – e di esprimere specifiche ed argomentate considerazione sugli stessi ad illustrazione delle conclusioni assertivamente raggiunte, di talchè le censure risultano fondate.

2.1. Il quarto motivo lamenta la violazione del combinato disposto dall’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che la CTR, nel motivare l’annullamento dell’avviso, ha violato il principio dell’onere della prova trascurato di considerare una serie di fatti noti, riportati nella motivazione della rettifica, e cioè le eccessive movimentazioni bancarie del socio, univocamente significative in mancanza di altre attività commerciali svolte nel periodo dal socio accomandatario, la cospicua emissione di assegni bancari, anche fuori piazza, nonchè di bonifici bancari che, per frequenza ed ammontare, non potevano che essere riferibili all’attività commerciale, la circostanza che B.D.G. e la propria moglie detenessero il 96% delle quote sociali, la mancanza della loro giustificazione, l’ammissione dell’utilizzo societario dei propri conti da parte del socio come risultante dal pvc a pag. 6, elementi di fatto posti a fondamento della presunzione di occultamento di ricavi societari per l’anno 1999.

2.2. Osserva la Corte che il quarto motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi in quanto il principio di diritto in tema di onere della prova utilizzato dalla CTR è corretto, e perchè sostanzialmente questa doglianza riproduce il contenuto delle censure motivazionali già articolate nei primi tre motivi, introducendo, sotto la veste del vizio per violazione di legge, una quaestio facti.

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto, fondati i primi tre motivi ed inammissibile il quarto; la sentenza impugnata va cassata e va rinviata alla CTR della Campania per il riesame alla luce dei principi prima espressi e per la puntuale motivazione sugli elementi costituenti il compendio probatorio esposto dall’Amministrazione finanziaria, le risultanze istruttorie complessive e gli elementi a discarico offerti dalla parte privata, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

– accoglie il ricorso, fondati i primi tre motivi ed inammissibile il quarto;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in altra composizione per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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