Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16416 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16416 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 4858-2012 proposto da:
SALERNO JONNY EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente contro
MINISTERO DF.T.LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI;

intimato

avverso la sentenza n. 411/2011 del GIUDICE DI PACE di
TRAPANI del 5.10.2011, depositata il 28/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/01/2013-dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.

Data pubblicazione: 28/06/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha depositato
la seguente relazione ex artt.380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Jonny Emilio Salerno propone ricorso per cassazione avverso la

provvedendo nel contraddittorio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e della Capitaneria di Porto di Trapani, ha rigettato l’opposizione
da lui proposta avverso l’ordinanza n.363/2011 della ridetta Capitaneria, che
gli aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per lo
svolgimento di un’attività di noleggio di natanti senza (pare doversi desumere
dalla stessa sentenza) autorizzazione.
1.1. – Il ricorso, presentato dalla parte personalmente, non recante alcuna
indicazione del soggetto contraddittore e privo di esposizione sommaria dei
fatti di causa, non risulta notificato, né inoltrato per la notifica ad alcuna
parte.
2. – Il ricorso incorre in cinque cause d’inammissibilità.
2.1. – Infatti, il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione
ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione
rispetto alla quale valgano le stesse conseguenze che derivano dal vizio di
giuridica inesistenza della notificazione stessa. (Principio affermato con
riguardo al ricorso, non notificato, presentato personalmente dalla parte,
avverso una decisione del giudice di pace relativa ad opposizione ad
ordinanza ingiunzione di pagamento) (Cass. n. 12509/11; in senso conforme,
Cass. nn. 4595/99, 650/73 e 12/72).

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sentenza n.1636/11 del 28.10.2011 del giudice di pace di Trapani, la quale,

2.2. – Ai sensi dell ‘art. 366, primo comma n.1 c.p.c. il ricorso per
cassazione è inammissibile allorquando ricorra un’incertezza assoluta
sull’identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui
l’impugnazione è diretta (Cass. n. 10590/01).
2.3. – Anche la totale mangonza della sommaria esposizione dei fatti di
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causa comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell ‘art. 366, primo
comma n.3 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2097/07).
2.4. – Il ricorso per cassazione può essere formulato unicamente con
l’assistenza ed il ministero di un difensore abilitato per il tramite
dell’iscrizione nell’apposito albo ai sensi dell ‘art. 82 c.p.c. (Cass. n. 3459/12).
2.5. – Infine, la sentenza impugnata, in quanto successiva ,..1! ‘entrata in
vigore del D.Lgs. n.40/06, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e
non con il ricorso per cassazione.
3. – Per quanto sopra, si propone la decisione del ricorso con ordinanza,
ai sensi del n. 1 dell ‘art. 375 c.p.c.”.
– La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la parte ricorrente
non ha depositato memoria, e il Procuratore generale nulla ha osservato.
III – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
IV – Nulla per le spese.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10.1.2013.

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